Fisco e contabilità

Riaccertamento straordinario, il rendiconto 2017 può riaprire il cantiere

di Marco Rossi

Con una norma specifica, la Legge di Bilancio 2018 impone un nuovo riaccertamento straordinario dei residui ante 2015, laddove non svolto ovvero laddove siano emersi rilievi da parte della Corte dei conti ovvero del ministero dell'Economia e delle Finanze.

La contabilità armonizzata
Ai fini del passaggio al nuovo sistema contabile armonizzato, come si ricorderà. l'adempimento del riaccertamento straordinario dei residui è stato non solo fondamentale ma anche complesso, alla luce della rilevante discontinuità dei nuovi principi contabili da applicare rispetto all'ordinamento precedente.
In particolare, il ricorso alla logica della competenza finanziaria potenziata (con il criterio-guida dell'esigibilità) ha imposto una rivisitazione dei residui attivi e passivi esistenti alla data del 31.12.2014 allo scopo di verificarne l'esigibilità ed effettuarne eventualmente l'imputazione. L’adempimento, nondimeno, ha presentato non poche criticità, che gli enti locali hanno avuto difficoltà a gestire negli anni successivi in considerazione anche della prevista unicità di tale “passaggio” verso la piena attuazione del Dlgs 118/2011.

La riapertura in manovra
Ora la Legge di Bilancio 2018 riapre la possibilità di effettuare un nuovo riaccertamento straordinario dei residui, esclusivamente per i Comuni, in presenza però di determinate condizioni puntualmente individuate.
I presupposti individuati riguardano più specificamente la mancata adozione (nel 2015) del provvedimento di riaccertamento straordinario dei residui ovvero la constatazione, da parte delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze, della presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015.

L’approvazione del rendiconto 2017
Il nuovo riaccertamento straordinario, in queste ipotesi, deve essere eseguito contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, effettuando la reimputazione/revisione dei residui (attivi e passivi) al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo modalità che saranno definite con decreto del Mef da emanare entro il 28 febbraio 2018.
Qualora, dal nuovo riaccertamento straordinario, emerga un maggiore disavanzo, poi, è stabilita altresì la disciplina per il suo ripiano, fermo restando il periodo trentennale originariamente previsto con decorrenza 2014 e avente scadenza al 2044. Infatti, è esplicitamente sancito che il ripiano deve avvenire in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità già definite con il decreto Mef 2 aprile 2015, le cui regole avrebbero dovuto già essere seguite effettuando tempestivamente e correttamente, dall'inizio, l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui.
Il prossimo rendiconto che attende i Comuni, quindi, rappresenta l'occasione, legislativamente definita, con cui i Comuni possono «correggere» gli effetti e le scelte del riaccertamento straordinario dei residui eseguito in passato ovvero procedere allo svolgimento del riaccertamento straordinario laddove non adottato in occasione della scadenza originaria.
Naturalmente, è rilevante richiamare ancora una volta, in tale prospettiva, l'importanza del principio contabile della competenza finanziaria potenziata, che deve guidare l'attività di riaccertamento straordinario attraverso la valorizzazione della logica dell'esigibilità legata alla scadenza (in linea generale) ovvero alla logica di volta in volta accolta con riferimento alle singole tipologie di operazioni (in relazione alle molteplici deroghe previste).
Questa impostazione, a fortiori, deve essere seguita per il riaccertamento ordinario dei residui, che pure attende gli enti locali in vista della predisposizione del rendiconto della gestione 2017, che come sempre costituisce un adempimento fondamentale non solo in vista della corretta determinazione del risultato di amministrazione ma anche dell'appropriata certificazione del saldo rilevante ai fini del pareggio di bilancio.

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