Fisco e contabilità

Per i rigassificatori l’Imu solo per la parte «abitabile»

La legge di Bilancio chiarisce due punti, importanti per novità, sull’applicazione dell'Imu ai rigassificatori ubicati nel mare territoriale e alle banchine e depositi nei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale. Si tratta di questioni che hanno formato oggetto di un nutrito contenzioso tributario con esito altalenante. Il problema è sorto dall'analisi degli esiti di una problematica similare che ha interessato le piattaforme petrolifere: per quelle nel mare Adriatico la Cassazione con varie sentenze (le ultime sono la 19509/2016 e la 19510/2016) ha sostenuto la classificabilità nella categoria D/7 di questi immobili e l'assoggettabilità a Imu, nonostante il parere diverso del Mef con la risoluzione n. 3 dell'1/6/2016 del Dipartimento delle finanze.

La legge di bilancio 2018 (comma 728, che ha effetto retroattivo in quanto norma di interpretazione autentica), pur non prevedendo modifiche alla normativa di accatastamento per ricomprendere questi immobili nella sfera di applicazione dell'imposta, specifica che questa si applichi alla sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili. Si è ovviamente in attesa delle direttive ministeriali attuative che, stante la finalità della norma, nell'ottica di semplificazione operativa, potrebbe rapportare il valore della base imponibile alla tariffa di reddito (categoria e classe da precisare) di omologhe unità immobiliari site nella provincia cui appartiene il comune prospiciente l'impianto.

Una seconda disposizione stabilisce la non assoggettabilità, dal 1° gennaio 2020, di banchine, aree scoperte e relativi depositi nell'ambito dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle autorità portuali, purché adibite alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche se affidati in concessione a privati. Semplice l'applicazione: per i depositi diversi da quelli doganali, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, si fa riferimento alla presenza o meno delle autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità portuale. In questi casi le unità immobiliari devono essere censite in catasto in una categoria del gruppo E.

Appare molto opportuna la novella in quanto sulla vicenda ci erano stati atteggiamenti diversi tra alcune autorità portuali; ad esempio Trieste ed altre ritenevano non dovuta l'Imu da parte dei concessionari (posizione confermata da Commissioni tributarie locali e Cassazione), mentre Genova e locali commissioni tributarie si erano espresse per l'assoggettabilità all'imposta, compresa la stessa Cassazione.

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