Fisco e contabilità

L’esame negativo dei conti blocca la spesa discrezionale dell’ente

di Luciano Cimbolini

La Corte dei conti della Campania, con la delibera n. 267/2017, fra i molti argomenti affrontati, fornisce anche utili chiarimenti sul concetto di «blocco della spesa» previsto dall'articolo 148-bis, comma 3, del Tuel. Questa norma prevede che, se le sezioni regionali di controllo, nell'esame dei bilanci locali in base ai commi 166 e seguenti della legge 266/2005, accertano squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, irregolarità contabili o sforamento dei limiti di finanza pubblica, gli enti hanno l'obbligo di adottare, entro 60 giorni, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. La Corte dei conti deve verificare i provvedimenti entro 30 giorni e, qualora l'ente non provveda alla loro trasmissione o la verifica dei magistrati contabili dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della sostenibilità finanziaria.

La vicenda esaminata
Nel caso di specie riguardante un comune in dissesto, la Sezione Campania, con una precedente pronuncia specifica, aveva accertato un grave squilibrio di bilancio che nemmeno l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 250 del Tuel sarebbe stato in grado di arginare in assenza di tempestiva misure di riequilibrio, anche prima dell'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato (articolo 261 del Tuel). Il Comune esaminato, difatti, ancora deve approvare il bilancio stabilmente riequilibrato e si trova dunque nella gestione in dodicesimi prevista dall'articolo 250 che prevede il divieto di impegnare per ciascun intervento somme superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, il comma 2 dell'articolo 250 prevede che, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato gli stanziamenti siano insufficienti, l'ente debba deliberare le spese da finanziare, con i relativi interventi, motivare le ragioni dell'insufficienza degli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determinare le fonti di finanziamento. Sulla base delle deliberazioni, possono essere assunti gli impegni corrispondenti.
Con la delibera n. 267/2017, la Corte prende atto dell'insufficienza delle misure correttive adottate e della crescente dimensione del disavanzo presunto che, anziché diminuire, continua ad aumentare rispetto all'ultimo rendiconto accertato. Questa condizione fa scattare la “sanzione” del blocco dei programmi di spesa privi di copertura.
Il blocco della spesa viene definito misura di tipo cautelare che mira a garantire il principio dell'equilibrio di bilancio dinamicamente inteso, che non è un bene in sé, ma un presidio strumentale alla tutela della comunità di cui l'ente è esponenziale.

L’analisi della Corte
La Corte afferma, giustamente, che l'articolo 148-bis, comma 3, del Tuel non può imporre di rintracciare analiticamente programmi in difetto di copertura “specifica”. Questo, difatti, paradossalmente renderebbe applicabile il blocco solo alla spesa vincolata, che, invece, per la sua specifica finalità individuata “al di fuori” dall'ente stesso, non può essere soggetta a blocco in quanto spesa obbligatoria (in senso lato) in base a una disposizione di legge. Al contrario, la preclusione non può che riferirsi ai programmi di spesa che l'ente ha finanziato in base alla sua discrezionalità e con risorse proprie.
Il blocco della spesa discrezionale, inoltre, deve essere inteso in senso più ampio rispetto alla spesa in dodicesimi prevista dall'articolo 250 del Tuel, che non consente di tutelare gli equilibri di bilancio, specie in caso di previsioni precedenti artatamente gonfiate o accertamenti sovradimensionati. Per la Corte, la procedura dell'articolo 148-bis, comma 3, del Tuel è «qualcosa in più» rispetto alla limitazione dei dodicesimi e determina automaticamente la preclusione dei programmi di spesa discrezionalmente attivabili dall'ente, nella misura dello squilibrio rilevato e fino ad adozione delle necessarie misure di riequilibrio, precisando tuttavia che la spesa contemplata dal comma 2 dell'articolo 250 del Tuel, sussistenti e documentati tutti i presupposti sostanziali e procedurali di legge, è da considerarsi spesa obbligatoria. Naturale corollario di quanto affermato in delibera, è il rafforzato obbligo motivazionale dei provvedimenti di spesa, una volta disposto “il blocco” da parte della Corte.

La delibera della Corte dei conti Campania n. 267/2017

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