Fisco e contabilità

Pareggio di bilancio, sul monitoraggio le incognite di fondo vincolato e lavori pubblici

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

Scade il 30 gennaio prossimo il termine per il monitoraggio del pareggio di bilancio riferito all'esercizio 2017, in attesa della certificazione finale da inviare entro il 31 marzo 2018. Considerato che per molti enti l'attività di riaccertamento dei residui sta muovendo i suoi primi passi, è opportuno prestare particolare attenzione ad alcuni eventi che possono incidere in maniera significativa sul saldo di finanza pubblica.

Economie su impegni finanziati da Fondo pluriennale vincolato
Il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, fatta eccezione per le quote provenienti da indebitamento, rileva ai fini del saldo: in entrata costituisce un addendo delle entrate finali, mentre in spesa si somma agli impegni effettivamente imputati sull'esercizio, sterilizzando in questo modo gli effetti delle reimputazioni di obbligazioni non esigibili al 31 dicembre. Dal 2017 tuttavia c'è una novità che riguarda il computo del fondo pluriennale vincolato di entrata rilevante ai fini del saldo, che deve essere tenuto in debita considerazione. Il comma 466 della legge 232/2016 prevede infatti che «non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente». La modifica, introdotta lo scorso anno, è funzionale a evitare un indebito vantaggio agli enti che, durante la gestione o in fase di rendiconto, registrino delle economie su impegni finanziati da fondo pluriennale vincolato . In questo caso infatti, a fronte di una entrata valida ai fini del saldo (il fondo pluriennale vincolato di entrata), verrebbe meno la spesa alla cui copertura il fondo pluriennale era preordinato, generando in questo modo spazi finanziari che l'ente potrebbe sfruttare per coprire altre spese.
Ammettiamo, ad esempio, che il fondo pluriennale vincolato di entrata del 2017 (determinato a seguito dell'approvazione del rendiconto 2016 e non finanziato da debito) ammonti a 800mila euro e che sugli impegni dallo stesso finanziati, a seguito della conclusione di un'opera pubblica, si sia verificata una economia di 50.000 euro che, con il rendiconto 2017, confluirà nel risultato di amministrazione (nella quota di avanzo libero, vincolato o destinato, determinata dalla tipologia di entrata che originariamente ha finanziato la spesa). Nel 2016, con le vecchie regole, l'ente inseriva tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio l'intero fondo pluriennale vincolato di entrata pari, nell'esempio, a 800mila euro e solamente 750mila euro di spesa (relativo alla quota di impegni effettivamente esigibili), ottenendo così un differenziale positivo di 50.000 euro (pari alle economie di spesa) che poteva essere utilizzato per rispettare l'obiettivo.
Per effetto delle nuove regole, dal 2017 ciò non sarà più possibile. Il fondo pluriennale vincolato di entrata potrà essere considerato valido ai fini del saldo solamente nella misura in cui deve coprire impegni esigibili nell'esercizio ovvero il fondo pluriennale vincolato di spesa e l'importo corrispondente alle economie registrate su questi impegni dovranno essere decurtate dal fondo pluriennale vincolato di entrata. La riduzione opera solamente ai fini del pareggio mentre resta invariato l'importo del fondo pluriennale vincolato di entrata iscritto in bilancio.
Nell'esempio sopra riportato, quindi, l'ente iscriverà nel monitoraggio solamente un fondo pluriennale vincolato di entrata di 750.000 euro, pari agli impegni dallo stesso finanziati. Ovviamente qualora le economie si riferissero alle quote finanziate da debito, il fondo pluriennale vincolato di entrata portato nel pareggio non dovrà subire alcuna ulteriore decurtazione, essendo già stato depurato degli importi riferiti al mutuo. Appare evidente quindi che i responsabili finanziari dovranno farsi carico di individuare le economie già registrate sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale, tenendo separata evidenza di quelle finanziati da debito, così da determinare la corretta consistenza del fondo pluriennale vincolato di entrata da iscrivere nel monitoraggio.

Lavori pubblici finanziati attraverso indebitamento
Un'altra variabile non secondaria è costituita dagli impegni di spesa in conto capitale finanziati da indebitamento (sia esso costituito da mutui, avanzo vincolato mutui o fondo pluriennale vincolato di entrata da mutui). A differenza dell'avanzo di amministrazione, il ricorso a questa fonte di finanziamento comporta che la spesa gravi sul pareggio di bilancio non quando viene costituito il fondo pluriennale vincolato di spesa, bensì quando gli impegni diventano esigibili, in corrispondenza dei Sal o di altre tipologie di prestazioni/forniture. Gli enti che hanno l'abitudine di imputare tutti gli impegni all'esercizio in corso, demandando al riaccertamento ordinario la verifica dell'esigibilità degli stessi e la loro eventuale reimputazione, dovranno fare molta attenzione ad individuare quelli che saranno gli importi da conservare a residuo e quelli che, al contrario, dovranno essere reimputati, perché solamente i primi graveranno sul pareggio di bilancio. Allo stesso modo è bene effettuare una ricognizione, insieme all'ufficio tecnico, dei lavori per i quali il fondo pluriennale vincolato di spesa non finanziato da mutui o da avanzo vincolato derivante da indebitamento si è effettivamente costituito, a seguito della pubblicazione, entro il 31 dicembre del bando di gara, della spedizione delle lettere invito o dell'affidamento diretto dei lavori ovvero a seguito dell'assunzione di un impegno giuridicamente perfezionato diverso dalla progettazione. Eventuali prenotazioni difondo pluriennale vincolato per le quali a fine esercizio non si è proceduto alla pubblicazione del bando o, al contrario, mancate prenotazioni di quadri economici di spesa per i quali vi sono le condizioni per la costituzione del fondo pluriennale vincolato rappresentano eventi in grado di modificare sensibilmente l'ammontare degli impegni di spesa che gravano sul pareggio e quindi devono essere attentamente verificati.

Spazi finanziari ottenuti
Non da ultimo, anche attraverso la compilazione della sezione informativa 2, gli enti dovranno appurare di aver utilizzato tutti gli spazi finanziari ottenuti attraverso i patti di solidarietà. Deve trattarsi di impegni esigibili o di fondo pluriennale vincolato di spesa, nel caso di investimenti finanziati attraverso l'avanzo di amministrazione, o di soli impegni esigibili in caso di investimenti finanziati da mutuo. Solo qualora l'ente abbia integralmente utilizzato tali spazi, il peggioramento dell'obiettivo 2017 (inteso come maggiore capacità di spesa) verrà confermato. In caso contrario gli spazi attribuiti saranno revocati e l'ente non potrà beneficiarne per altri utilizzi. Riteniamo che in questo contesto non operi il margine di tolleranza del 10%, che dovrebbe valere solamente ai fini del divieto di richiedere spazi nell'esercizio successivo a quello della certificazione, qualora l'ente non sia stato in grado di utilizzare almeno il 90% degli spazi concessi. In sostanza, se un ente ha ricevuto spazi per 500.000 euro e ne ha utilizzati 470.000, il peggioramento dell'obiettivo verrà riconosciuto per 470.000 e non per 500.000, anche se - stando entro il 90% di margine - l'ente potrà comunque richiedere spazi nel 2019. Ricordiamo infine che, sempre ai fini del riconoscimento degli spazi, la RgS effettuerà una verifica incrociata con i dati inseriti nell'ambito della Bdap-Monitoraggio Opere Pubbliche, dati che se non saranno congruenti porteranno ugualmente ad una revoca degli stessi, con concreti rischi di non rispettare il pareggio di bilancio.

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