Fisco e contabilità

Alla sezione Autonomie l’ultima parola sui correttivi ai piani di riequilibrio già respinti

di Vincenzo Giannotti

Le disposizioni della nuova legge di bilancio 2018 prevedono, all'articolo 1, commi 848, 849, 888 e 889, la possibilità di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario anche da parte degli enti locali che avessero presentato piani di riequilibrio ancora in fase di approvazione da parte della competente sezione regionale di controllo, oltre a quelli che i piani li avessero già avuti approvati (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa dell’11 gennaio). Sulle indicate possibilità, offerte dalla nuova legge di bilancio 2018, sorgono i primi dubbi, tanto che la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, con la deliberazione n. 8/2018 pone la prima questione di massima alla Sezione delle Autonomie al fine di verificare se la rimodulazione sia possibile nei confronti anche degli enti locali che abbiano avuto respinto il piano di riequilibrio presentato, con decisione orami definitiva.

I riferimenti normativi
Un Comune in piano di riequilibrio ha inviato (entro la data del 15 gennaio 2018) alla Sezione di controllo della Campania la richiesta di rimodulazione del piano di riequilibrio ai sensi delle disposizioni della legge di bilancio 2018, senza tuttavia specificare a quale comma la citata rimodulazione andava riferita.
Il Collegio contabile ha premesso che i commi di interesse degli enti locali che abbiano già presentato i propri piani di riequilibrio si riferiscano sia alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 849, che a quelle di cui al comma 889, precisando le seguenti differenze:
• comma 849: si tratta delle seguenti ipotesi previste dal legislatore: a) in caso di mancato riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi effettuato al momento del passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata; b) in caso di accertamento di irregolarità nella gestione ordinaria dei residui verificati dalla Corte dei conti o dal Mef;
• comma 889: si tratta di ipotesi più ampia, ancorata a parametri oggettivi, con riferimento al rapporto tra passività da ripianare rispetto agli impegni contabili di cui al Titolo I della spesa dell'ultimo rendiconto approvato, prevedendo la possibilità di ampliare il periodo di riequilibrio fino ad massimo di venti anni.

Il caso specifico
In base alle condizioni normative, il Collegio contabile partenopeo ha rilevato che il Comune che ha avanzato la richiesta di adesione alla rimodulazione del proprio piano di riequilibrio pluriennale, è stato già oggetto di diniego, da parte della Sezione, dell'approvazione del piano di riequilibrio presentato (deliberazione n. 233/2017) e dell'inammissibilità del ricorso presentato contro il diniego alla Corte dei conti a Sezione riunite nel giudizio concluso in data 17 gennaio 2018. Pertanto, a fronte dell'inammissibilità del ricorso, trattandosi di una decisione di rito, la pronuncia della Sezione regionale di controllo, sotto il profilo sostanziale, del merito, ha assunto carattere di «giuridica stabilità» con effetti analoghi a quelli di un decisum giudiziale. Infatti, le deliberazioni che concludono il procedimento stesso non possono qualificarsi atti amministrativi, pur non essendo “sentenze” in senso stretto. Sono atti atipici promananti da un organo appartenente all'ordine giudiziario, in posizione di indipendenza e terzietà (Sezioni riunite n. 15/2017/EL). D'altra parte, precisa il Collegio contabile, le pronunce della sezioni regionali non possono essere oggetto di richiesta di riesame secondo il paradigma proprio dei provvedimenti amministrativi, in quanto assumono il carattere stabile delle decisioni di una magistratura soggetta soltanto alla legge (articolo 101 della Costituzione), seppur non propriamente giurisdizionali in senso stretto.
In considerazione della cristallizzazione del giudizio reso, non più opponibile, gli enti possono nuovamente sollecitare il potere di accertamento e di controllo delle Sezioni regionali di controllo solo se questo nuovo controllo è previsto dall'ordinamento e in presenza dei presupposti di legge per la sua riattivazione, impregiudicata la stabilità della precedente pronuncia.
Nel caso di specie, il Collegio contabile ritiene che la richiesta, inoltrata dagli enti locali il cui piano è stato oggetto di una pronuncia ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 7, del Tuel, va risolta nel senso della irricevibilità in quanto la fattispecie normativa dell'articolo 1, commi 848, 849, 888 e 889, della legge 205/2017, non è applicabile. Va a tale fine rilevato come, l'eccessivo protrarsi dei tempi di perfezionamento e di definitivo assetto del piano di riequilibrio, favorito anche da continui interventi normativi di dubbia razionalità e coerenza, impatta in termini pregiudizievoli su valori fondamentali e costituzionalmente protetti afferenti la garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti (articoli 24 e 111 della Costituzione) (SRC Sicilia n. 232/2017/PRSP). Infatti, la possibilità di poter ricorrere continuamente a nuovi piani di riequilibrio o a loro modifiche - sospendendo il dissesto guidato - potrebbe determinare ingiustificate e sine die sospensioni delle azioni esecutive dei creditori. In questo modo è, altresì, elevata la probabilità di violare l'articolo 117, comma 1, della Costituzione, per inosservanza del parametro interposto dell'articolo 6 della Cedu. Infatti, la continua procrastinazione della definizione del quadro giuridico e contabile del riequilibrio costituisce violazione dei principi generali di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di giustizia effettiva per tutti gli aventi diritto a prestazioni, commesse e pagamenti pubblici.

Conclusioni
Il Collegio contabile, pur nella consapevolezza della irricevibilità della richiesta del Comune, chiede una specifica pronuncia alla Sezione delle Autonomie al fine di fornire certezza nel quadro giuridico delineato, precisando nella propria funzione nomofilattica se gli enti, cui sia stata già resa una pronuncia negativa inoppugnabile, possano ancora avere la possibilità di rimodulare il proprio piano di riequilibrio pluriennale sulla base delle nuova normativa inserita nella legge di bilancio 2018.

La delibera della Corte dei conti Campania n. 8/2018

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