Fisco e contabilità

Partecipate, rimborsi e debiti fuori bilancio: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

SOCIETÀ PARTECIPATA IN LIQUIDAZIONE E INTERVENTO DELL'ENTE
È arduo spiegare in termini di razionalità economica l'eventuale scelta di un ente che, in caso di incapienza del patrimonio sociale, si accolla l'onere dei debiti di una società in liquidazione, la quale, per definizione, non può assicurare alcuna prospettiva di una più efficiente prosecuzione dell'attività sociale caratteristica (tale considerazione vale altresì per l'ipotesi di utilizzo dei suddetti fondi mediante operazioni, in via alternativa, si ricapitalizzazione, anticipazione di cassa, garanzie fideiussorie). L'ente che, in ipotesi, procedesse in questo senso dovrebbe congruamente motivare in ordine alle diverse valutazioni di utilità in cui ritenesse di rinvenire il concreto interesse pubblico idoneo a giustificare l'implicita rinunzia al vantaggio della limitata responsabilità patrimoniale della sua veste di socio. Al riguardo, è da escludere che l'interesse pubblico possa essere identificato con l'esigenza di evitare la dichiarazione dello stato di insolvenza della società o con la tutela dei creditori sociali che avrebbero fatto affidamento sulla natura pubblica della società come assoluta certezza di ottenere soddisfacimento dei loro crediti.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL PIEMONTE - PARERE 17 GENNAIO 2018 N. 3/2018

TETTI DI SPESA IN MATERIA DI PERSONALE
Nel caso in cui una pluralità di Comuni con popolazione singolarmente inferiore ai 1.000 abitanti proceda, come nella fattispecie, a una fusione, dando vita all'istituzione di un nuovo ente con popolazione superiore ai 1.000 abitanti, si pone il problema di stabilire il criterio da applicarsi per determinare il limite di spesa personale del nuovo ente. In proposito, la Sezione rileva che deve ritenersi esclusa l'applicazione del comma 562 della legge 296/2006, trattandosi di disposizione eccezionale che fa riferimento a enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, presupposto che non ricorre nella fattispecie in scrutinio atteso che l'ente di nuova istituzione è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2018.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL PIEMONTE - PARERE 17 GENNAIO 2018 N. 1/2018

RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE LOCALE
Il diritto al rimborso spese di accesso agli amministratori dell'ente deve essere riconosciuto soltanto nei casi in cui la presenza in ufficio discenda da un obbligo giuridico e non sia riconducibile a una scelta discrezionale (sotto il profilo dell'an, del quomodo o del quando), con la conseguenza che debbono essere escluse dal rimborso le spese di viaggio per le presenze decise discrezionalmente, senza che sia ravvisabile l'esercizio necessario delle funzioni. Altro presupposto previsto dalla norma è che il soggetto sia residente «fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente», con la conseguenza che il rimborso non può essere previsto nel caso in cui gli «amministratori locali (…) pur avendo la residenza nel Comune nel quale svolgono le loro funzioni relative al mandato elettorale, hanno anche il domicilio fuori dello stesso Comune per ragioni professionali e da tale domicilio si recano di volta in volta presso l'Ente di residenza per esercitare il proprio mandato».
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CAMPANIA - PARERE 10 GENNAIO 2018 N. 4/2018

DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE ESECUTIVE
Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva, la valenza della delibera consiliare richiesta dall'articolo 193, comma 2, del Tuel non può essere quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già esiste in virtù della statuizione del giudice, che non lascia alcun margine di valutazione all'organo consiliare dell'ente. Nell'ipotesi de qua, invero, è ragionevole ritenere che l'atto deliberativo consiliare costituisce lo strumento attraverso cui il debito da sentenza viene ricondotto al «sistema bilancio». È per le ragioni suesposte, che è stato correttamente affermato che nel caso di debiti derivanti a carico dell'ente locale da sentenza esecutiva, l'ente medesimo può procedere al pagamento ancor prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, atteso che, in ogni caso, «non potrebbe in alcun modo impedire l'avvio della procedura esecutiva per l'adempimento coattivo del debito» e che, anzi, la prassi seguita dagli enti locali di attendere per il pagamento di quanto dovuto il preventivo riconoscimento della legittimità del debito da parte del consiglio comunale comporta il lievitare degli oneri patrimoniali per interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria, cui vanno aggiunte le spese giudiziali derivanti dalle procedure esecutive, nel caso in cui la predetta detta deliberazione non intervenga in tempi ragionevoli.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CAMPANIA - PARERE 10 GENNAIO 2018 N. 2/2018

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