Fisco e contabilità

Sul «riaccertamento-bis» arrivano le istruzioni di Arconet

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Via libera al decreto riaccertamento straordinario «2.0». La Commissione Arconet nel corso della riunione del 17 gennaio, il cui resoconto è stato appena pubblicato, ha approvato le modalità per dare attuazione al nuovo riaccertamento straordinario spuntato dalla legge di bilancio 2018 (commi 783 per regioni e 848 per Comuni, legge 205/2017). I soggetti interessati, identificati dalla manovra 2018, sono soltanto i Comuni che non hanno già deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi (previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi ispettivi del ministero dell'Economia hanno accertato la presenza di residui, risalenti agli esercizi 2014 e precedenti, non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015. Per questi ultimi enti lo schema di decreto (articolo 2 comma 2) specifica l'ulteriore condizione per la quale alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018 non devono essere già state intraprese le azioni correttive indicate dai competenti organi.

Il meccanismo
L'operazione, da effettuare contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, riguarderà i soli residui attivi e passivi provenienti dalla gestione 2014 e anni precedenti risultanti alla data del 31 dicembre 2017. Contabilmente l'operazione deve risultare compiuta con riferimento alla data del 1° gennaio 2018. I passaggi operativi, che il decreto va a specificare in modo distinto, in sostanza sono gli stessi previsti tre anni fa per l'avvio dell'armonizzazione contabile. Innanzitutto occorre provvedere alla cancellazione dei residui attivi e passivi antecedenti all'esercizio 2015 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate. Per i residui passivi va poi tenuto conto dei vincoli di destinazione. Devono inoltre essere reimputati tenendo conto della esigibilità i residui attivi e passivi relativi antecedenti all'esercizio 2015 cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente scadute alla data del 31 dicembre 2017.

Le ricadute sul fondo pluriennale
In caso di differenza positiva fra i residui passivi e attivi reimputati, occorre variare il fondo pluriennale vincolato rappresentato in entrata e in spesa del bilancio dell'esercizio 2018 (distintamente per la parte corrente e capitale). Fra i passaggi da effettuare c’è anche la rideterminazione del fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2018, in considerazione della consistenza dei residui attivi che si viene a determinare dopo le cancellazioni. Occorre inoltre rideterminare il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2018 ed effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2018-20 conseguenti al riaccertamento straordinario. L'operazione di riaccertamento è oggetto di un unico atto deliberativo, sul quale deve essere acquisito il parere dei revisori dei conti.

I prospetti di controllo
Alla delibera di Giunta devono essere allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema previsto dagli allegati 1/C e 2/C al decreto. La delibera deve anche essere trasmessa tempestivamente al Consiglio. L'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato secondo le modalità previste dal decreto del ministero dell'Economia 2 aprile 2015, a decorrere dall'esercizio 2018. Infine è previsto che il responsabile finanziario, entro 30 giorni dalla deliberazione di giunta, fornisca al ministero dell'Economia, tramite il portale del pareggio di bilancio, le informazioni (prospetto 2/C) concernenti il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario.

Il resoconto di Arconet

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