Fisco e contabilità

Senza effetti la notifica degli accertamenti con le poste private

di Pasquale Mirto

La Corte di cassazione conferma ancora una volta l'illegittimità della notifica di un atto di accertamento con poste private. Nella sentenza n. 2173/2018 i giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che nell'ipotesi di notificazione dell'atto di accertamento tramite un'agenzia privata, quindi con una modalità non contemplata dall'ordinamento, si concretizza l'inesistenza giuridica della relativa notifica, neanche sanabile con la proposizione del ricorso.

Processo di liberalizzazione ancora in corso
Nella medesima sentenza la Corte dà atto del processo di liberalizzazione avviato dalla legge 124/2017 con la quale si è disposta, a decorrere dal 10 settembre 2017, la soppressione dell'attribuzione in esclusiva a Poste Italiane, quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi di notificazione degli atti giudiziari, di cui alla legge 890/1982, e delle violazioni del codice della strada, di cui al Dlgs 285/1992.
Tuttavia, la normativa prescrive anche il rilascio di una licenza individuale che è subordinato alla sussistenza di specifici obblighi con riferimento alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi di notificazione. Gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali, compresi quelli relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale, devono essere determinati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale a oggi non ha ancora provveduto. Pertanto, ad avviso della Corte, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi di notificazione, continuano ad applicarsi le disposizioni che riservano le notificazioni a Poste Italiane.

La decisione
La Corte, quindi, da un lato, conferma quell'orientamento di legittimità che ritiene che quando il legislatore faccia riferimento alla notificazione con «raccomandata con avviso di ricevimento» non può che far riferimento al servizio postale universale, con la conseguenza che la notificazione avvenuta con le agenzie private si deve ritenere inesistente, e, dall'altro lato, assume un'interpretazione restrittiva, discostandosi apertamente da un suo precedente (Cassazione n. 2922/2015), che aveva fatto salva la notificazione a mezzo delle agenzie private nei confronti del ministero delle Finanze e dei Comuni, per i quali è prevista la possibilità di consegna diretta dell'atto all'impiegato addetto alla ricezione, equiparando la notifica a mezzo posta privata alla consegna diretta, con l'ulteriore precisazione che in questa ipotesi la notifica comunque si intende eseguita non nel momento della spedizione, ma nel momento della ricezione.
Invero, la stessa Cassazione n. 2922/2015 aveva precisato che la consegna a mani non è prevista nei confronti dei privati, sicché anche per questa sentenza la notifica da parte del Comune di un atto di accertamento a mezzo delle poste private deve considerarsi inesistente.
Infine, si ricorda che per giurisprudenza di legittimità granitica (tra le tante Cassazione n. 9111/2012) l'ente locale può notificare i propri atti di accertamento non solo con le modalità di notifica degli atti giudiziari (ovvero in base alla legge 890/1982), ma anche nella forma semplificata della raccomandata A/R, nel qual caso, ai fini della verifica della correttezza della notificazione, occorre far riferimento al decreto 9 aprile 2011 del ministero delle Comunicazioni.

La sentenza della Corte di cassazione n. 2173/2018

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