Fisco e contabilità

Nuova chance per il riaccertamento dei residui con termini troppo stretti

di Ettore Jorio

La legge di bilancio 2018 si è occupata anche di riaccertamento straordinario dei residui (comma 848) e di rimodulazione/riformulazione dei piani di riequilibrio (commi 849 e 889). Con queste disposizioni, da analizzare congiuntamente attesa la loro complementarietà, sono state introdotte due importanti novità, dal sapore premiale per quei Comuni che si sono resi sino a oggi inadempienti degli obblighi legislativi.
I Comuni che non abbiano provveduto ad accertare correttamente i residui attivi e passivi, secondo le modalità e i tempi sanciti dal Dlgs 118/2011, ovvero quelli cui la Corte dei conti e/o il SIFiP del Mef abbiano eccepito il perdurare di residui antecedenti al 2015, possono - in sede di approvazione del rendiconto 2017 - perfezionare il riaccertamento straordinario dei residui provenienti dalla gestione 2014 con le modalità previste in un emanando decreto ministeriale. Conseguentemente, potranno ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in rate costanti entro il 2044.

Due strade
I Comuni che abbiano fatto ricorso al predissesto, in data antecedente al riaccertamento straordinario dei residui da doversi effettuare in sede di approvazione di rendiconto dell'appena trascorso esercizio finanziario (2017) acquisiscono la facoltà di rimodulare o riformulare, entro il 31 luglio 2018, il piano di riequilibrio presentato, ancorché già approvato, purché adempienti con i pagamenti verso fornitori. Il problema era (perché ampiamente scaduto) tuttavia rappresentato dal termine di approvazione e trasmissione della deliberazione consiliare nella quale formalizzare la volontà dell'ente di voler esercitare la detta facultas da trasmettere entro il 15° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di bilancio 2018 (16 gennaio 2018) alla Corte dei conti e al ministero dell'Interno. Il tutto con il conseguenziale obbligo di approvare il piano rimodulato o riformulato, corredato del parere dell'organo di revisione, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla (nella versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale erroneamente riportato “alla” data di esecutività della delibera di adesione alla particolare procedura).
Una procedura, questa, frequentabile da tutti i Comuni, indipendentemente dal dovere di riaccertare i propri residui nel senso previsto dal comma 848, per come sancito dal comma 889 al fine di poter godere della diversa formulazione del piano di riequlibrio prevista dal legislatore nel comma 888, della quale si tratterà appena di seguito.

Tempi troppo stretti
Una opzione legislativa da apprezzare sotto il profilo generale. Meno la tempistica, principalmente la scadenza breve per adempiere che è apparsa, da subito, difficilmente praticabile per un consiglio comunale abituato ad assumere sensatamente le proprie decisioni, obbligato nel caso di specie ad analizzare la convenienza, deliberare e trasmettere ai destinatari istituzionali entro 16 gennaio la richiesta (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 15 gennaio).
Una tale tempistica ha dimostrato una grave sottovalutazione della scelta operata dal legislatore in relazione a un'importante chance in più assicurata ai Comuni in ritardo con il riaccertamento straordinario dei residui e/o con piani di riequilibrio non propriamente ottimali ovvero approvati al netto del disavanzo dall'iter riaccertativo. Con una legge di bilancio approvata (articolo 19) con decorrenza dal 1° gennaio 2018, supporre di chiamare all'adempimento specifico un qualsivoglia consiglio comunale a un così importante adempimento (stimare, ancorché in linea di massima, l'eventuale disavanzo derivante dal riaccertamento dei residui e valutare la legittimità e la convenienza di rielaborare il proprio piano di riequilibrio secondo i nuovi canoni temporali) in quindici giorni e a cavallo dell'Epifania sarebbe stato, infatti, a dir poco impensabile, tranne che per i bene informati ovvero per quegli enti abituati a provarle tutte a prescindere.

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