Fisco e contabilità

Tari delle imprese, lo sconto in tariffa non può essere limitato a priori

di Ulderico Izzo

Con la sentenza n. 585/2018 la Sezione V del Consiglio di Stato ha precisato che, in materia di Iuc, Imposta unica comunale per le utenze non domestiche, non è consentito al Comune, nella sua autonomia regolamentare, la   fissazione di un limite massimo alla riduzione tariffaria che deve essere sempre proporzionale alla quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver autoriciclato.

Il fatto
La controversia risolta dal Consiglio di Stato nasce dall’impugnazione, dinanzi al Tar del capoluogo partenopeo del regolamento di disciplina della Iuc adottato da un comune campano.
L’impugnazione è stata proposta da esercenti balneari e dalla loro associazione di categoria che ottenevano soddisfazione nelle loro pretese ad eccezione di quella relativa alla fissazione del limite di riduzione della tariffa.
Sul punto, il Consiglio di Stato riforma la decisione del Tribunale Amministrativo, cosa che fa caducare tutto l’impianto regolamentare comunale.

La decisione
La sentenza in rassegna parte dalla corretta interpretazione dell’articolo 238, comma 10, Dlgs n. 152/2006, in base al quale alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
Come emerge dal tenore letterale della norma la riduzione deve essere proporzionale alla quantità di rifiuti derivanti da utenze non domestiche che il produttore dimostri di aver autoriciclato.
La fissazione di un limite massimo alla riduzione tariffaria, non previsto dal legislatore, pertanto, altera il criterio di proporzionalità e non è, quindi, consentita.

Conclusioni
La stesura dei regolamenti comunali deve essere effettuato secondo la corretta applicazione delle disposizioni legislative primarie, in maniera da avere una disciplina di secondo grado compiuta e adatta alle esigenze dell’amministrazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©