Fisco e contabilità

Asili nido sempre inclusi nella certificazione dei servizi a domanda individuale

di Amedeo Di Filippo

Il servizio di asili nido non può essere attualmente escluso dalle certificazioni riguardanti i servizi a domanda individuale, nonostante le novità introdotte dalla legge su Buona scuola (n. 107/2015) e dal Dlgs 65/2017 che ha regolato il sistema di educazione da zero a sei anni. Lo afferma la sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/2018.

Il caso
A seguito delle sanzioni irrogate dalla prefettura per la mancata copertura del costo dei servizi a domanda individuale, un sindaco ha chiesto ai giudici contabili se la mancata copertura minima di questi servizi può comportare l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 243, comma 5, del Tuel – destinato alle Province e ai Comuni in condizioni strutturalmente deficitarie – e se, con decorrenza dall'esercizio 2017, il Comune possa escludere, in sede di certificazione, il servizio nido. Questo in conformità a quanto ora dettato dall'articolo 8 del Dlgs 65/2017 che impegna il Governo ad adottare un piano di azione nazionale pluriennale che progressivamente e gradualmente estenda il sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, «con l'obiettivo di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale» di cui all'articolo 6 del Dl 55/1983. Criterio contenuto nella legge 107/2015 che, nel delegare il Governo a istituire il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni (comma 181, lettere e), ha posto l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale (n. 3), pur mantenendo la compartecipazione delle famiglie utenti del servizio (n. 4).

La posizione della Corte
La sezione siciliana evita di fornire il parere sul primo quesito, a motivo del fatto che la funzione consultiva non può svolgersi su fattispecie che possono formare oggetto di eventuali iniziative giudiziarie. Si esprime sul secondo, affermando che, sebbene il Dlgs 65/2017 prospetti un diverso computo dei servizi educativi per l'infanzia ai fini della copertura tariffaria dei relativi costi, «a oggi il quadro normativo non risulta mutato». Nemmeno rileva, secondo i magistrati contabili, il fatto che sia stata espressa l'intesa in sede di conferenza unificata sul piano d'azione nazionale pluriennale. Quella contenuta nel decreto «zero-sei» è dunque una previsione normativa che ha carattere programmatico e rinvia per la sua concreta attuazione a successivi atti che risultano ancora in corso di definizione. A maggior ragione se si tiene conto che il decreto delegato parla di esclusione progressiva e graduale dei servizi educativi per la prima infanzia da quelli a domanda individuale, collegata allo stanziamento di adeguate risorse.
È facile ipotizzare che, considerate le ferree motivazioni addotte dalla sezione siciliana, nemmeno sia sufficiente il fatto che, nel frattempo, il piano d'azione nazionale sia stato formalmente adottato con la delibera del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio.

La delibera della Corte dei conti Siciliana n. 2/2018

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