Fisco e contabilità

Dirigenti, senza gli obiettivi cadono le risorse del fondo

di Vincenzo Giannotti

In caso di mancata assegnazione degli obiettivi ai dirigenti degli enti locali, ovvero in mancanza di quantificazione dell'ammontare della retribuzione di risultato, le risorse non spese non possono essere portate a incremento dell'anno successivo. Sono queste le conclusioni cui perviene la Corte di cassazione con la sentenza n. 2462/2018.
La posizione dei giudici di legittimità risulta coerente con le indicazioni fornite dall'Aran nell'orientamento applicativo AII 132 del 2015.

La vicenda
A fronte del rigetto della domanda, sia dal tribunale di primo grado sia dalla Corte d’appello, di condanna dell'ente al versamento della retribuzione di risultato dal 2001 al 2005 fissata dall'amministrazione nel 25% della sua retribuzione di posizione, il dirigente di un ente locale si è rivolto alla Corte di cassazione evidenziando come l'articolo 28, comma 2, del contratto del 23 dicembre 1999 preveda espressamente l'integrale utilizzo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato nell'anno di riferimento e, ove ciò non sia possibile, la destinazione delle risorse non spese al finanziamento della retribuzione di risultato nell'anno successivo.
Secondo la Suprema Corte, non avendo il dipendente dato prova del raggiungimento degli obiettivi richiesti dall'ente nulla sarebbe lui dovuto. D'altra parte la retribuzione di risultato, lungi dal costituire una voce automatica, come preteso dal ricorrente, resta invece subordinata, per ciascun dirigente, a una determinazione annuale, da effettuarsi solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno. Per questo motivo, non avendo ricevuto obiettivi né indicato quali di questi risulterebbero essere stati raggiunti, il dirigente non può ambire al riconoscimento della retribuzione di risultato reclamata, né vedere quelle risorse nell'anno essere trasportate negli anni successivi.

La posizione dell'A ran
Rispetto alle indicazioni della Suprema Corte, l'Aran aveva precisato che «… ad avviso della scrivente Agenzia, i risparmi nella erogazione della retribuzione di risultato per mancato o solo parziale raggiungimento degli obiettivi nell'anno di riferimento non possono legittimare l'applicazione del citato art.28, comma 2, del CCNL del 23.12.1999», precisando indirettamente che la situazione risulta simile al caso di mancata assegnazione degli obiettivi dove le risorse stanziate non potranno essere portate nell'anno successivo.

La sentenza della Corte di cassazione n. 2462/2018

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