Fisco e contabilità

Danno erariale per l'affidamento di lavori senza l'impegno di spesa

di Giuseppe Nucci

L’irregolarità del procedimento di spesa – nella specie l’omissione dell’impegno di spesa in relazione all’affidamento di lavori – determina un danno erariale in relazione a tutte le spese che ne costituiscano la conseguenza.
È questo il principio affermato dalla sentenza n. 54/2018 della Corte dei Conti, seconda sezione di appello.

La sentenza di primo grado
Il dirigente del Settore Amministrazione della Regione Campania, in assenza di un formale atto di impegno di spesa, affidava ad una società i lavori relativi ad un progetto per l’adeguamento degli impianti tecnologici per la videoregistrazione delle sedute consiliari e del sistema di diffusione audio/video.
A causa dell’inesistenza dell’impegno di spesa, la società era costretta ad esperire una procedura esecutiva per ottenere il pagamento del compenso pattuito che, dopo la liquidazione, veniva riconosciuto come debito fuori bilancio dal Consiglio regionale.
La Sezione regionale della Corte dei conti addebitava il pregiudizio erariale, derivante dai maggiori costi provocati dalla mancata adozione del necessario impegno di spesa (procedimento monitorio, interessi ecc.), al Dirigente regionale che, però, interponeva appello.

L’appello
Il Giudice di appello respingeva il gravame, ritenendolo infondato, evidenziando che, contrariamente a quanto sostenuto dal dirigente, anche per i fondi iscritti nei capitoli di bilancio della Regione è necessaria la preventiva imputazione della spesa mediante un atto di impegno.
Al riguardo veniva infatti richiamato il Dlgs n. 76/2000, recante i “Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della L. 25 giugno 1999, n. 208”, operante ratione temporis, che prevedeva esplicitamente nell’articolo 19, comma 2, che “Al pagamento delle spese…si provvede esclusivamente se le deliberazioni o gli atti con i quali sono assunti i relativi impegni… siano divenuti esecutivi, ovvero risultino immediatamente eseguibili”.
Appariva dunque evidente l’inosservanza delle disposizioni legislative in tema di procedimento di spesa secondo le quali l’adozione dell’impegno, quale accantonamento e destinazione di una somma per la realizzazione di una determinata iniziativa onerosa, risponde a criteri giuscontabilistici di carattere generale, volti ad assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche, trattandosi dell’atto necessario a garantire la copertura finanziaria della spesa.
In particolare l’impegno contabile costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, vengono determinati la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione del credito e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio.
È risultato evidente che proprio lc’omissione dell’impegno di spesa ha determinato il danno erariale per l’esborso delle somme a titolo di accessori e spese della procedura monitoria, tenuto conto che l’articolo 41 Cp, secondo comma, attribuisce autonomo determinismo alla causa sopravvenuta, ove essa sia, di per sé, idonea a produrre l’evento, ossia al fattore eccezionale, che, secondo la miglior scienza ed esperienza, non è conseguenza neppure probabile di quel tipo di condotta.
Per tale ragione il Giudice confermava la sentenza di primo grado in cui, peraltro, era stata riconosciuta la colpa grave del dirigente, “attese la chiarezza e specificità della normativa violata, nonché l’evidente noncuranza per gli aspetti finanziari dell’agire amministrativo”.

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