Fisco e contabilità

Bonus investimenti, entro l’11 marzo le correzioni su edilizia scolastica e sport

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Vincoli, adempimenti e sanzioni per gli enti beneficari degli spazi finanziari relativi al patto di solidarietà nazionale verticale. Con il decreto del ministero dell'Economia del 9 febbraio (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa di lunedì scorso, con tutti gli spazi finanziari assegnati ente per ente) sono stati assegnati a Comuni, città metropolitane e Province i 900 milioni di euro di spazi finanziari finalizzati a favorire gli investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione e il ricorso al debito. Una quota di 342 milioni è stata destinata a interventi di edilizia scolastica, 100 milioni di euro invece sono andati a favorire l'impiantistica sportiva, la restante quota è stata destinata ad altri investimenti.

Correzioni di errori
Gli enti locali beneficiari di spazi per interventi di edilizia scolastica e impiantistica sportiva che avessero erroneamente formulato istanza di spazi anche sull'applicativo web del pareggio di bilancio, sono tenuti a dare comunicazione all'indirizzo di posta elettronica pareggio.rgs@mef.gov.it entro l'11 marzo (30 giorni dalla pubblicazione del decreto sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato). A seguito delle eventuali comunicazioni, il ministero dell'Economia scorrerà la graduatoria degli esclusi, dandone informazione, a mezzo posta elettronica certificata, agli enti interessati.

Vincoli
Gli enti beneficari di spazi finanziari per il 2018 - 1.808 Comuni, 30 Province e 8 Città metropolitane – devono osservare scrupolosamente i vincoli derivanti da queste agevolazione agli investimenti.
Gli spazi finanziari assegnati sono, infatti, destinati a favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito. In particolare, nel caso di investimenti finanziati con avanzo di amministrazione, gli spazi possono essere utilizzati solo per nuovi investimenti, a copertura di impegni di competenza ed esigibili nell'anno di riferimento (2018), nonché del relativo fondo pluriennale vincolato di spesa, costituito nell'anno di riferimento (2018) a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi, purché sussistano le condizioni per la sua costituzione in base al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, punto 5.4).
Gli spazi per investmenti finanziati con operazioni di indebitamento possono essere utilizzati anche per lavori già in corso, ma esclusivamente a copertura di impegni esigibili nell'anno di riferimento (2018), anche se assunti in esercizi precedenti. Non possono finanziare invece fondo pluriennale vincolato di spesa.
Gli enti locali sono tenuti ad attestare l'utilizzo degli spazi finanziari ricevuti in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo dei vincoli di finanza pubblica.
Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per le finalità previste dalla legge sono recuperati, in sede di certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica 2018, attraverso una modifica peggiorativa dell'obiettivo di saldo finale per un importo pari agli spazi finanziari non utilizzati per le richiamate finalità.

Monitoraggio delle opere pubbliche
Gli enti locali indicati nel decreto devono altresì trasmettere, ai sensi del Dlgs 229/2011, le informazioni relative agli investimenti per opere pubbliche effettuati a valere sui predetti spazi, al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap-Mop) della Ragioneria Generale dello Stato, avendo cura di valorizzare, nel campo «Tipologia di spazi finanziari», la voce «Patto nazionale – Avanzo» nel caso di investimento finanziato da avanzo oppure la voce «Patto nazionale – Debito», nel caso di ricorso a indebitamento.

Sanzioni
La mancata trasmissione delle informazioni alla Bdap-Mop comporta il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto (articolo 1, comma 508, della legge 232/2016). L'applicazione della sanzione decorre dal giorno successivo a quello delle scadenze (trimestrali) previste per l'invio delle informazioni alla Bdap-Mop.
Infine, qualora gli spazi finanziari concessi nel 2018 dovessero risultare utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento, l'ente territoriale non potrebbe beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio successivo a quello dell'invio della certificazione (anno 2020).

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