Fisco e contabilità

Dal 1° marzo la verifica fiscale raddoppia lo stop ai pagamenti

Al via i nuovi controlli fiscali sui pagamenti pubblici. Si applica infatti dal 1° marzo il comma 986 della legge 205/2017, che abbassa a 5mila euro la soglia (fissata a 10mila euro dall’articolo 48-bis del Dpr 602/1973) dei pagamenti per i quali la Pa deve verificare eventuali inadempienze fiscali o contributive.
Se emerge un debito erariale a carico del beneficiario, l’ente deve sospendere il pagamento per i successivi 60 giorni (erano 30), in attesa di comunicazioni dall’agente della riscossione.

Come deve operare la Pa
Se il beneficiario non è inadempiente, l’amministrazione può pagare le somme spettanti dopo aver stampato la liberatoria con gli estremi del controllo effettuato. Se il beneficiario è invece inadempiente su una o più cartelle per un ammontare complessivo pari almeno a 5mila euro, entro i cinque giorni successivi alla richiesta saranno segnalati i riferimenti dell’agente della Riscossione e l’importo totale da sospendere, comprensivo di interessi di mora e spese di esecuzione. In quel caso, l’amministrazione deve sospendere il pagamento. La sospensione, prima delle modifiche in questione, era prevista per un massimo di 30 giorni successivi a quello della comunicazione. Dal 1° marzo, invece, l’ente dovrà attendere fino a 60 giorni. Sarà l’agente della riscossione ad attivarsi nei confronti dell’amministrazione e del beneficiario per il recupero delle somme.
Se trascorrono i cinque giorni senza la comunicazione delle informazioni utili per la sospensione del pagamento, o passano i 60 giorni della sospensione senza l’intervento dell’agente, si procede al pagamento.
In ogni caso, la Pa è sempre tenuta all’erogazione delle somme eccedenti l’ammontare del debito per il quale si è verificato l’inadempimento, al lordo delle spese e degli interessi di mora.
La circolare 22/2008 del ministero dell’Economia ha però escluso dall’obbligo di verifica il versamento di tributi o contributi previdenziali e assistenziali, il pagamento di spese per interventi di ordine pubblico per fronteggiare situazioni di calamità, i sussidi e le provvidenze sociali, i progetti a scopo umanitario. Inoltre la norma non si applica ai pagamenti a favore di amministrazioni pubbliche comprese nell’elenco Istat e per il rimborso delle rate di ammortamento di mutui e prestiti. La verifica sugli stipendi va invece effettuata al netto delle ritenute.In caso di rateizzazione di cartelle esattoriali, la verifica riguarda le rate scadute.
In caso di cessione del credito, sia pro-solvendo sia pro-soluto, la Pa deve effettuare la verifica preventiva delle inadempienze nei confronti del cedente, mentre non si ritiene applicabile l’articolo 48-bis se il beneficiario è sottoposto a procedure concorsuali.

Attenzione allo split payment
In considerazione inoltre dell’applicazione del regime di scissione dei pagamenti (split payment) cui sono tenuti i fornitori della pubblica amministrazione, la verifica va effettuata sugli imponibili della fattura, al netto dell’Iva (circolare 15/2015 dell’agenzia delle entrate). Allo stesso modo, il controllo deve riguardare gli importi netti erogabili al beneficiario anche in riferimento ai pagamenti di somme soggette a ritenute fiscali alla fonte.
In tutti i casi, la Pa deve evitare frazionamenti artificiosi dell’importo per eludere la verifica fiscale.

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