Fisco e contabilità

Locazioni brevi, per l’imposta di soggiorno rispondono proprietario e intermediario

I gestori delle strutture ricettive devono spesso fare i conti con l’imposta di soggiorno, che è stata liberata dal blocco dei tributi comunali (per effetto dell’articolo 4, Dl 50/2017). I Comuni legittimati possono quindi sia variare le tariffe, anche in aumento, sia istituire per la prima volta il tributo: la facoltà è attribuita a tutti i Comuni capoluogo di provincia, alle unioni di Comuni nonché ai Comuni inseriti negli elenchi regionali degli enti a vocazione turistica.
L’imposta grava sul turista. Tuttavia, nei contratti di locazione breve – così come definiti dal Dl 50 – sia il locatore sia gli intermediari che riscuotono i corrispettivi sono responsabili del pagamento dell'imposta, anche nell'ipotesi in cui il turista non abbia pagato il tributo. Nel perimetro sono incluse le locazioni abitative di durata fino a 30 giorni, stipulate da persone fisiche che agiscono fuori dall'attività d'impresa ad altre persone fisiche (comprese le subolocazioni e le concessioni a titolo oneroso disposte dal comodatario della casa).

Le convenzioni con Airbnb

Per cercare di arginare l’evasione, molti Comuni hanno sottoscritto specifiche convenzioni con gli operatori dei portali online. In virtù di tali accordi, l’intermediario si sostituisce di fatto al gestore nell’assolvimento degli obblighi, anche al di fuori dei casi in cui il primo è già qualificato come responsabile d'imposta. Ad esempio, Airbnb riscuote già l'imposta di soggiorno a Genova (dal 1° agosto 2017), a Bologna (1° ottobre) e Firenze (1° gennaio 2018) e dal prossimo 1° aprile inizierà a farlo a Palermo. In pratica, il portale applica il tributo all'inquilino e lo versa al Comune. Possono esserci differenze locali: a Bologna l'imposta è in percentuale sul costo della camera, a Firenze è in somma fissa ed è già compresa nel prezzo che si vede sul sito. Discorsi analoghi sono stati avviati a Roma, Milano e Torino: «Siamo in discussione con loro», spiegano da Airbnb.
In generale, il problema dell’imposta di soggiorno è che la norma istitutiva del tributo (articolo 4, Dlgs 23/2011) è carente sotto il profilo sanzionatorio e del coinvolgimento dei gestori delle strutture ricettive, e il regolamento comunale non può colmare questi vuoti. L’unica sanzione applicabile è quella riferibile alla generalità dei tributi, per omesso o ritardato pagamento (articolo 13, Dlgs 471/1997).

Le sanzioni

Al di fuori delle locazioni brevi, inoltre, non è possibile designare il gestore delle strutture come responsabile o sostituto d’imposta, come confermato dal Mef nelle risposte a Telefisco 2018; al massimo il Comune può coinvolgerlo attribuendogli la qualifica di «coadiuvante» nell’attuazione del tributo. Inoltre, la sanzione irrogabile al gestore è solo quella generica dell’articolo 7-bis del Testo unico degli enti locali (Dlgs 267/2000), prevista in tutti i casi di violazione delle previsioni dei regolamenti comunali. Questa stessa sanzione si applica, peraltro, al locatore o all'intermediario nelle locazioni brevi, in caso di violazione degli obblighi eventualmente previsti dal regolamento comunale (rendicontazione e simili).

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