Fisco e contabilità

Norme tributarie fuori dall’interpretazione della Corte dei conti

di Aldo Milone

Con la deliberazione n. 15/2018, la Corte dei conti, sezione di controllo della Campania, nel dichiarare l'inammissibilità del parere richiesto da un Comune, ha espresso l'avviso secondo cui deve escludersi dall'ambito oggettivo della propria funzione consultiva l'interpretazione delle norme in materia tributaria.

Il tema sottoposto
In particolare, era stato formulato un quesito in ordine all’esegesi dell'articolo 1, comma 1-quater, del Dl 148/2017 (Collegato fiscale alla legge di Bilancio 2018), in tema di estensione della definizione agevolata dei carichi tributari contenuti nelle ingiunzioni fiscali emesse dall'ente locale o suo concessionario incaricato.
Più segnatamente, si è chiesto se, nell'apposito regolamento consiliare di disciplina della rottamazione dei carichi tributari territoriali, l'ente locale può estendere l'ambito definitorio anche ai provvedimenti di ingiunzione notificati dopo il termine massimo (16 ottobre 2017) previsto dal legislatore nazionale come data limite per la notifica dei provvedimenti rottamabili.

La decisione
A parere dei giudici contabili, non involgendo questioni interpretative strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa pubblica ovvero suscettibili di ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sugli equilibri di bilancio, il tema (fiscale) esula dall'oggetto dell'attività collaborativa della Corte dei conti.
Secondo la Sezione Campana, la magistratura contabile nell'esercizio della sua funzione consultiva non è abilitata a interpretare le norme in materia tributaria, atteso che l'ordinamento giuridico riserva questa funzione ad altre pubbliche amministrazioni e magistrature (rispettivamente, Agenzia delle entrate-Riscossione e giurisdizione tributaria).
Si tratta, come ammesso esplicitamente dalle stessa Sezione, di un vero e proprio revirement rispetto all'orientamento pregresso seguito dalla stessa corte.
In passato, intervenendo in materia analoga (cioè la portata normativa delle disposizioni relative alla sanatoria dei tributi locali recata dall'articolo 13 del Dl 289/2002), la stessa Sezione della Campania aveva ricondotto – in linea generale – la materia tributaria alla nozione di contabilità pubblica, giustificativa dell'accesso alla funzione consultiva, sia pure ammonendo – in via specifica – che la tematica d'interesse (ossia l'istituto della definizione agevolata) dovesse stimarsi di stretta interpretazione ( deliberazione n. 206/2010).
Questo precedente indirizzo è ora ritenuto superato dai magistrati campani alla luce della inversione di tendenza che si è via via venuta a consoldare che ha sancito l’estraneità della materia tributaria al concetto di contabilità pubblica. Il nuovo posizionamento, infatti, si inscrive nella tesi secondo cui il diritto tributario costituirebbe una branca del diritto (concernente le regole relative all'istituzione e alla riscossione dei tributi, le disposizioni recanti la disciplina del rapporto tra l'ente impositore e il contribuente, nonché la relativa prestazione obbligatoria) distinta – seppur afferente anch'essa al più ampio genus del diritto finanziario – dalla contabilità pubblica e perciò fuori dall'ambito oggettivo dell'attività consultiva della Corte dei conti ( Sezione Emilia Romagna, parere n. 31/2011; Veneto, pareri n. 402/2011, n. 90/2012, n. 228/2012; Lombardia, pareri n.117/2011, n. 162/2013, n. 117/2013, n. 23/2015, n. 233/2017; Toscana parere n. 162/2013).

Requisiti di generalità e astrattezza
Inoltre, la Sezione Campana avverte sul necessario rispetto del requisito di generalità e astrattezza che deve caratterizzare la funzione consultiva che non può avere a oggetto fattispecie specifiche, né può estendersi sino a sconfinare, in tutto o in parte, nell'ambito della discrezionalità ovvero delle specifiche attribuzioni e responsabilità degli enti locali interpellanti. Ne consegue che si deve censurare come difettosa la richiesta di parere che postuli una valutazione di legittimità circa la soluzione gestionale da applicare a casi concreti, atteso che essa non si rivela conforme alla natura del munus svolto dalla magistratura contabile.
In aggiunta, l'ausilio consultivo deve rimanere alieno al vaglio della legittimità dell'opzione specifica di indirizzo politico e di gestione amministrativa propria degli organi dell'ente locale, pena l'interferenza con l'ufficio del controllo esercitato dalla Corte dei conti, oltre che con le altre funzioni – inquirenti e giudicanti – intestate alla stessa Corte nelle vesti di Procura contabile e sezione giurisdizionale.

La delibera della Corte dei conti Campania n. 15/2018

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