Fisco e contabilità

Utilizzo a maglie strette per l'avanzo di amministrazione presunto

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Sono rigide le regole per utilizzare gli accantonamenti per il rinnovo del contratto di lavoro disponibili nel risultato di amministrazione presunto. Il risultato rappresenta, dopo la riforma contabile, la sintesi finale della corretta applicazione dei principi di competenza finanziaria potenziata applicati durante la fase della gestione. Solo le obbligazioni giuridicamente perfezionate generano infatti accertamenti ed impegni, e quindi residui attivi e passivi o accantonamenti al fondo pluriennale vincolato. In assenza del necessario presupposto giuridico, le somme stanziate e non impegnate confluiscono invece nel risultato di amministrazione, rigidamente distinto nelle diverse componenti: fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. L'esigenza gestionale connessa all'utilizzo di queste risorse deve fare i conti con regole dettagliate e differenziate a seconda della tipologia di avanzo da applicare.

In attesa dei rendiconti
Uno dei dubbi più ricorrenti fra i responsabili finanziari riguarda in questi giorni le possibilità di utilizzo delle quote presunte dell'avanzo di amministrazione, in attesa della definitiva approvazione del rendiconto della gestione 2017. Le modalità di impiego sono dettate dall'articolo 187 del Tuel e si differenziano a seconda della natura delle varie componenti nelle quali è possibile scomporre tale risultato.
Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio derivanti da disposizioni di legge o dai principi contabili, da mutui e prestiti contratti per il finanziamento di investimenti, da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su particolari tipologie di risorse erogate a favore dell'ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da fonti normative. I fondi Ue devono essere considerati trasferimenti vincolati anche per la parte di risorse derivante dal cofinanziamento nazionale. È altresì possibile assegnare formalmente un vincolo di destinazione ad entrate straordinarie accertate e riscosse, non aventi natura ricorrente, a condizione che l'ente non abbia rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione agli esercizi successivi e abbia provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 193 del Tuel. L'organo competente ad attribuire uno specifico vincolo di destinazione alle entrate libere o destinate è il Consiglio, attraverso un'esplicita e specifica deliberazione (deliberazione n. 3/2016 della sezione autonomie della Corte dei conti).
Tra i fondi accantonati troviamo invece gli stanziamenti prudenziali per passività potenziali, gli accantonamenti per perdite di società partecipate, per il rinnovo del contratto di lavoro, l'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità e il Fal (fondo anticipazione liquidità). I fondi destinati agli investimenti sono costituiti da economie di entrate in c/capitale senza vincolo di specifica destinazione e sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

Quote vincolate e già accantonate nel rendiconto 2016
Nelle more dell'approvazione del consuntivo (e quindi del risultato di amministrazione), le possibilità di impiego dell'avanzo presunto sono ridotte: solo le quote vincolate e quelle già accantonate nel rendiconto 2016 possono infatti essere utilizzate, mentre non può essere applicato l'avanzo destinato, né quello libero.
Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati, possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione delle risorse, come posta a sè stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.
L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.
Durante l'esercizio provvisorio la competenza ad adottare l'atto di variazione è della giunta, previo parere dell'organo di revisione contabile.
Se nel corso dell'esercizio provvisorio, il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto evidenzia un disavanzo di amministrazione, l'ente è invece tenuto a osservare le regole della gestione provvisoria e deve procedere all'immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo.
L'ente che ha già approvato il bilancio di previsione potrà utilizzare le quote accantonate con atto di consiglio. Spettano invece al responsabile del servizio finanziario le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa (articolo 175 del Tuel).
Il ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo di entrate a specifica destinazione impediscono però l'applicazione delle quote non vincolate.
Non è più necessario allegare il prospetto del pareggio, dopo la soppressione dell'obbligo operata dalla legge di bilancio 2018. La variazione è infine da trasmettere al tesoriere utilizzando il modello 8/3 o 8/1 a seconda che l'ente si trovi in esercizio provvisorio o con il bilancio approvato.

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