Fisco e contabilità

Le variazioni si liberano dal pareggio di bilancio

Eliminato l’obbligo di allegare il prospetto dimostrativo dei vincoli di finanza pubblica alle variazioni di bilancio, gli enti locali devono rispettare il saldo non negativo solo in sede di preventivo e rendiconto. Di questa modifica il responsabile del servizio finanziario e i revisori devono tener conto nell’espressione dei pareri sulle variazioni di bilancio. È una delle novità indicate dalla circolare n. 5/2018 con cui il ministero dell’Economia ha dettato le istruzioni sul pareggio di bilancio (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 21 febbraio).

Il fondo pluriennale vincolato
La circolare si concentra sul fondo pluriennale vincolato finanziato dall’avanzo di amministrazione, che potrà essere conteggiato per il pareggio anche dal 2020, a condizione che non derivi da economie di mutui e prestiti. In questo modo, viene chiarito uno degli aspetti principali in discussione sulla programmazione del triennio 2018-2020. Il comma 466 della legge 232/2016 stabilisce infatti che, per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento. Dall’esercizio 2020, prosegue la norma, tra le entrate e le spese finali è invece incluso il fondo pluriennale vincolato finanziato dalle entrate finali.
Anche alla luce della sentenza 247/2017 della Corte costituzionale, per fondo pluriennale di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali, valido per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica dall’esercizio 2020, deve intendersi, chiarisce ora la circolare, il fondo pluriennale di entrata e di spesa al netto della quota finanziata dall’indebitamento e di eventuali quote derivanti da mutui e prestiti confluite in avanzo di amministrazione. L’interpretazione ministeriale scaturisce dalla considerazione del fatto che gli enti territoriali possono costituire, in ciascun anno, il fondo pluriennale di spesa finanziato da avanzo di amministrazione solo nel rispetto del proprio saldo. Di conseguenza l’accantonamento è finanziato con le entrate finali valide per il pareggio o, alternativamente, con gli strumenti di flessibilità come le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali, che assicurano a livello regionale e nazionale il rispetto dei vincoli di finanza pubblica del complesso degli enti interessati.

Stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità
Tra le principali novità introdotte dalla legge di bilancio 2018, la circolare rammenta poi l’esclusione, ai fini del rispetto del saldo programmatico, degli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione, anche se finanziati con applicazione dell’avanzo.
Viene poi chiarito che le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell’esercizio 2016, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate ma non impegnate possono essere conservate nel fondo pluriennale di spesa dell’esercizio 2017, purché riguardanti opere per le quali l’ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente o disponga del progetto esecutivo validato e completo del cronoprogramma di spesa. Queste risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l’esercizio 2018 non sono assunti gli impegni di spesa. La gestione del fondo pluriennale è strumento di verifica dei vincoli di finanza pubblica. In questo ambito gli eventuali ribassi d’asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo all’aggiudicazione non interviene formale rideterminazione del quadro economico progettuale.

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