Fisco e contabilità

Per gli oneri concessori vincolo generico di destinazione e nessun obbligo specifico

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Non rientrano fra le entrate vincolate per cassa i permessi da costruire. I proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi e dalle sanzioni previste dal testo unico di cui al Dpr 380/2001 soggiacciono, infatti, a un vincolo generico di destinazione, non anche a obblighi specifici di spesa. Il chiarimento giunge dalla Commissione Arconet (Faq pubblicata il 19 febbraio sul sito), in risposta al quesito di un ente che chiede di conoscere se le modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 460, della L 232/16 individuino obblighi di specifica o generica destinazione all'utilizzo dei proventi da oneri concessori (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 20 febbraio).

Utilizzo per specifiche finalità
Dal 1° gennaio 2018 queste entrate possono essere utilizzate solo per specifiche finalità, correnti e in conto capitale, relative alla realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, ad interventi di riuso e di rigenerazione, di demolizione di costruzioni abusive. Possono, poi, finanziare l'acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, la tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico, la tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché nuovi interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e le spese di progettazione per opere pubbliche.

Il precedente della Corte dei conti
A fronte delle nuove regole imposte dal 2018 all'utilizzo dei proventi derivanti da oneri concessori, le ragionerie dei Comuni hanno fortemente dibattuto sulla loro rilevanza o meno ai fini della gestione dei vincoli di tesoreria. La questione era peraltro stata affrontata dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione 4/2015 con la quale era stato chiarito che, con riferimento alle entrate vincolate, occorre distinguere tra entrate vincolate a destinazione specifica individuate dall'articolo 180, comma 3, lettera d) del Tuel (vincoli derivanti dalla legge, da trasferimento o da indebitamento), entrate vincolate ai sensi dell'articolo 187, comma 3-ter, lett. d) ed entrate con vincolo di destinazione generica. Solo per le prime, avevano chiarito i magistrati, opera la disciplina prevista dagli articoli 195 e 222 del Tuel, per quanto riguarda la loro utilizzabilità in termini di cassa. Con il chiarimento della Commissione, sono esclusi dagli obblighi della gestione vincolata i flussi di cassa derivanti ai Comuni dal rilascio di concessioni edilizie e titoli abitativi in genere.

Le entrate da violazione al codice della strada
In linea con questa interpretazione potrebbero essere trattate, ad avviso di chi scrive, le entrate derivanti da violazione al codice della strada. L'articolo 208 del Dlgs 285/1992 stabilisce infatti che il 50% di questi proventi deve essere destinato a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale e ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale. Proprio su questa tipologia di entrata, è di recente intervenuta la Commissione Arconet, per prevedere nuove voci del piano dei conti al fine di tenere distinti gli incassi derivanti da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa o a regolamenti urbanistici o derivanti da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni, da quelli per violazioni al codice della strada.

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