Fisco e contabilità

La dipendenza tecnica distingue la subfornitura dal subappalto

di Alberto Barbiero

Le stazioni appaltanti devono considerare le differenze tra il subappalto e le subforniture soprattutto sul piano sostanziale, in ragione della differente valenza dei due strumenti per lo sviluppo dell'appalto. Il Tar Lazio – Roma, sezione I-bis, con la sentenza n. 1956/2018 ha fornito una serie di elementi risolutivi per consentire alle amministrazioni di comprendere la differenza tra le due tipologie di contratto stipulate dall'appaltatore con altri operatori economici, focalizzando l'attenzione soprattutto sulla differenza in chiave funzionale.

Il contratto di subappalto
I giudici amministrativi evidenziano anzitutto che con il contratto di subappalto l'appaltatore trasferisce a un altro operatore economico l'esecuzione di una parte delle prestazioni che gli sono state affidate, configurando un vero e proprio appalto che si caratterizza, rispetto al contratto-tipo, solo per essere un contratto- derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto.
L'articolo 1676 del Codice civile e l'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici delineano pertanto il subappalto come strumento per riportare a un diverso operatore economico la gestione complessiva di uno o più processi nell'ambito dell'appalto.

La subfornitura
La sentenza prende in esame la subfornitura assumendo a riferimento l'articolo 1, comma 1 della legge 192/1998, nella quale si stabilisce che con questo contratto un imprenditore si impegna a effettuare per conto di un’impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati a essere incorporati o comunque a essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti o modelli o forniti dallo stesso committente.
I giudici amministrativi rilevano che, mentre il subappaltatore assume di eseguire in tutto o in parte una prestazione dell'appaltatore a beneficio della stazione appaltante, il subfornitore si impegna soltanto a porre nella disponibilità dell'appaltatore un prodotto e rileva fondamentalmente sotto il profilo privatistico dei rapporti commerciali fra le aziende.
Il contratto di subfornitura si configura, pertanto, come una forma non paritetica di cooperazione imprenditoriale, nella quale la dipendenza economica del subfornitore si palesa, oltre che sul piano del rapporto commerciale e di mercato, anche su quello delle direttive tecniche di esecuzione, assunte nel loro più ampio significato.

La dipendenza tecnica
Sulla base degli elementi normativi il Tar Lazio precisa la differenza funzionale dei due contratti: il subappalto è caratterizzato dal coinvolgimento dell'assetto imprenditoriale dell'impresa subappaltatrice nell'attività dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, mentre la subfornitura prevede l'inserimento del subfornitore in un determinato livello del processo produttivo, sotto le direttive dell'appaltatore, che determinano la dipendenza tecnica del subfornitore quanto a progetto, specifiche e know how di realizzazione della subfornitura.
La rilevanza della dipendenza tecnica è insita nel fatto che la lavorazione affidata in subfornitura interviene necessariamente a un determinato livello (più o meno avanzato) del processo di produzione interno e in vista della commercializzazione del prodotto-finito su un mercato, che è soltanto dell'appaltatore (inteso come fornitore principale del soggetto committente pubblico) e non anche del subfornitore.
Conseguentemente, è proprio l'inserimento del subfornitore nel ciclo produttivo dell'appaltatore a richiedere che la lavorazione da parte del primo avvenga secondo la progettualità e le direttive tecniche impartite dal secondo (rispondenti alle esigenze di mercato da quest'ultimo intercettate).
Sul piano contrattuale, la dipendenza tecnica diversifica il rapporto di subfornitura commerciale (suscettibile di essere realizzato attraverso altri schemi negoziali) dal subappalto d'opera o di servizi, nel quale il subappaltatore è chiamato, nel raggiungimento del risultato, a una prestazione rispondente ad autonomia non solo organizzativa e imprenditoriale, ma anche tecnico-esecutiva, con conseguente maggior ampiezza della sua responsabilità per i vizi della cosa e per la sua non perfetta rispondenza a quanto convenuto.

La sentenza del Tar Lazio n. 1956/2018

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