Fisco e contabilità

Revisori, sui crediti formativi niente «compensazioni»

La regola sui 20 crediti all’anno (60 nel triennio) per l’iscrizione all’Albo dei revisori legali deve avere «un’applicazione letterale», per cui i crediti non maturati nell’anno non possono essere recuperati l’anno dopo, e nemmeno compensati con quelli eventualmente totalizzati in eccesso l’anno prima. E chi nel 2017, al debutto del nuovo obbligo formativo, non ha centrato l’obiettivo minimo, e ha quindi sfruttato la proroga al 2018 concessa a ottobre (circolare 28/2017 della Ragioneria generale), dovrà aggiungere i crediti mancanti ai 20 obbligatori per quest’anno.
Le indicazioni arrivano dalla circolare 6/2018 diffusa ieri dalla Ragioneria generale dello Stato per mettere ordine nel meccanismo della formazione obbligatoria avviato l’anno scorso dopo le modifiche portate dal decreto legislativo 135 del 2016.

Formati e...
E l’esigenza di ordine si sviluppa in due direzioni, verso i “formati”, cioè i revisori legali, e verso i formatori.
Sul primo aspetto, le istruzioni ministeriali non ammettono flessibilità nei calcoli: i 20 crediti all’anno, di cui 10 sulle materie caratterizzanti come i principi di revisione, la deontologia e la tecnica professionale, non possono essere compensati con “ripescaggi” da anni diversi da quello di riferimento. Chi non ha maturato crediti nel 2017, di conseguenza, quest’anno dovrà accumularne 40, 20 dei quali nelle materie caratterizzanti. Resta confermata la regola di un’ora di formazione per ogni credito, che può però essere acquisito anche senza affrontare la prova finale.

...formatori
È questa l’unica concessione nell’impostazione rigida delle istruzioni ministeriali, che si conferma anche sull’altro versante, dedicato ai requisiti per l’accreditamento degli enti di formazione. Lo scorso anno infatti gli uffici del ministero dell’Economia sono stati sommersi dalle domande, con un’ondata che ha messo in forse la possibilità stessa di verificare davvero il rispetto dei requisiti.
Di qui l’annuncio di «maggior rigore» contenuto nella circolare, in cui si nega la possibilità di accreditare enti che non abbiano almeno due dipendenti stabili e non si assumano direttamente la responsabilità per i programmi di formazione (stop ad avvalimenti, affidamenti a terzi e così via). Le richieste inviate fin qui, precisa la Ragioneria, sono valide, ma saranno esaminate con i nuovi criteri.

La circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 6/2018

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