Fisco e contabilità

Incarichi aggiuntivi all’organo di revisione delle Regioni, la questione dei compensi

di Guido Mazzoni (*) - Rubrica a cura di Ancrel

La commisurazione dei compensi dei revisori dei conti per l’attività prestata a favore degli enti territoriali è questione annosa e delicata.
Prima di tutto perché oggetto di malumore da parte dei revisori per la sua inadeguatezza, ma anche perché oggetto di critica da parte del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti a e degli esperti contabili e da parte dell’Associazione dei certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel) che, negli anni non hanno mancato di esprimere le loro osservazioni sui riferimenti che il legislatore ha scelto per la misura dei compensi, associando spesso e volentieri il costo della revisione a un «costo della politica».
Se il controllo dei conti di ogni ente territoriale è un servizio effettuato in favore della collettività e il collegio dei revisori un presidio di legalità, come ormai condiviso da tutti, ogni riferimento alla politica e ai suoi costi suona come poco armonico e forse anche inadeguato.

Il contesto e la misura
Purtroppo questo è il contesto normativo esistente con il quale dobbiamo confrontarci e sul quale è stata chiamata a esprimersi anche la sezione di controllo della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige con la delibera n° 1/2018. La Corte, interpellata dalla Regione autonoma sul tema degli incarichi aggiuntivi al collegio dei revisori, non rientranti nei compiti istituzionali a aeso assegnati, si esprime anche in riferimento alla commisurazione del compenso per essi dovuto per tali attività.
Oltre alle considerazioni di carattere generale, ci soffermiamo solo su questo specifico ambito proprio, in virtù di tutto quanto sopra ricordato, dichiarando fin da subito di non condividere la conclusione cui è pervenuta la Corte.
La quale si esprime sulla commisurazione del compenso al punto n° 11 del proprio parere, ancorando il compenso della funzione aggiuntiva alla misura dell’indennità mensile dei consiglieri regionali, richiamando quanto disposto dall’articolo 34-quater, coomma 2, secondo periodo, della legge regionale di contabilità e dalla deliberazione della Giunta regionale del 21 dicembre 2016 n° 235 (per mero errore materiale è citata la n° 325).
Il riferimento doveva essere l'indennità annuale non quella mensile.

Indennità annuale e mensile
La Corte dei conti, infatti,pur individuando correttamente i riferimenti normativi e deliberativi di pertinenza, viene presumibilmente tratta in inganno da una infelice formulazione del comma 1, articolo 2, della legge regionale Trentino Alto Adige del 21 settembre 2012 n° 6, che definisce l’indennità consiliare. Tale comma testualmente dice: «L'indennità consiliare mensile lorda, corrisposta in dodici mensilità e rivalutata annualmente sulla base dell’indice Istat, ammonta a euro 9.800».
Solo l’indennità annuale può essere corrisposta in dodici mensilità, non certo quella mensile e a nulla vale il fatto che l’ammontare indicato (9.800 euro) sia riferito all’indennità mensile. Anche la rivalutazione Istat ha come riferimento l’annualità. La volontà del legislatore regionale rimane chiara pur nella sua infelice formulazione (era troppo preoccupato a chiarire di voler percepire l’indennità mensilmente).
Aggiungo anche il fatto che questo riferimento normativo (comma 1, articolo 2, legge regionale n° 6/2012) peraltro è richiamato solo nelle premesse e non nel deliberato del provvedimento della Giunta regionale del Trentino Alto Adige del 21 dicembre 2016 n° 235, che evidentemente aveva utilizzato il riferimento solo quale «aggancio» quantitativo, andando comunque a stabilire l’entità annuale del compenso del Collegio. (Se si volesse andare oltre si dovrebbe anche dire che il compenso andava definito con riferimento al mandato del Collegio e quindi interamente per i tre anni di durata dell’incarico ancorché suddiviso in annualità per esigenze di stanziamento in bilancio).

Quanto detto si deduce dal fatto che:
- la legge regionale Trentino Alto Adige n° 3/2009 (Legge regionale di contabilità), come modificata da quella del 26 luglio 2016 n. 7, all’articolo 34 quater, comma 2, stabilisce la misura massima del compenso del collegio dei revisori da determinarsi con la delibera di nomina da parte della Giunta regionale «in misura non superiore al 20% dell’indennità di carica dei Consiglieri regionali, maggiorata del 20% al presidente, al netto di Iva e oneri. In ragione dell’attribuzione di funzioni ulteriori ai sensi dell’articolo 34-ter può essere attribuito un compenso aggiuntivo fino ad un massimo del 20% dell’indennità, nel caso di subentro di membri supplenti, l’indennità è proporzionalmente ridotta»;
- la delibera di Giunta regionale del 21 dicembre 2016 n° 235 , dopo una lunga premessa di richiamo di tutti i riferimenti legislativi pertinenti (fra cui quello del comma 1, articolo 2, legge regionale n° 6/2012), al punto n° 4 stabiliva l’importo del compenso annuale spettante al presidente e ai componenti del collegio, al netto di Iva e di oneri e, al punto n° 5, la non applicazione della maggiorazione del compenso per l’inesistenza (a quel momento) di funzioni ulteriori assegnate.
Da revisore chiedo che i compensi siano stabiliti con equità, equilibrio, ragionevolezza, avendo a riferimento la rilevanza quali/quantitativa dell’attività che viene prestata e la responsabilità, anche di tipo patrimoniale, che ne consegue.
Alla Corte dei conti chiedo invece che presti la propria sensibilità a questi temi, individuando le storture dell'attuale sistema e, nelle proprie deliberazioni/pareri, per quanto concesso dal proprio ufficio, contribuisca a limitarne la portata.

(*) coordinatore commissione di studio nazionale Ancrel «Revisione nelle Regioni»

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