Fisco e contabilità

Trattamento accessorio, fondo rischi e consolidamento: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

TRATTAMENTO ACCESSORIO
Nel computo del tetto di spesa ora previsto dal comma 2 dell'articolo 23 del Dlgs 75/2017 rientrano tutte le risorse stanziate in bilancio dall'ente con destinazione al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall'origine delle eventuali maggiori risorse, proprie dell'ente medesimo, a tal fine destinate. Se, infatti, il legislatore ha inteso adoperare locuzioni quali «l'ammontare complessivo delle risorse» destinate al «trattamento accessorio del personale» è perché ha voluto comprendere nel limite stabilito, al di fuori di fattispecie tipiche ed eccezionali, anche le eventuali entrate, proprie dell'ente, ulteriori rispetto a quelle presenti nei fondi delle risorse decentrate.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE 21 FEBBRAIO 2018 N. 54/2018

ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI
Risulta assolutamente necessario accantonare le somme relative ai fini della costituzione del fondo rischi, sia per la significativa probabilità di soccombere, che, a maggior ragione, per l'esistenza di sentenze non definitive e non esecutive in cui l'ente sia condannato al pagamento di spese. Ciò in quanto, la finalità è infatti quella di non fare trovare l'ente sguarnito nel momento in cui l'evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie: la finalità è quella di preservare gli equilibri di bilancio, e richiederà quindi uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL VENETO - DELIBERAZIONE 22 FEBBRAIO 2018 N. 78/2018

CAPACITÀ ASSUNZIONALE
Il Dl 50/2017, per l'anno 2016, ha espressamente escluso la possibilità di un innalzamento della percentuale di turn over dal 25 al 75%, operante, invero, soltanto per gli anni 2017 e 2018. Vero è che l'ente locale, all'epoca della programmazione del fabbisogno di personale per gli anni 2017-2019 – ovvero nel mese di febbraio 2017 – aveva correttamente considerato la percentuale di turn over del 75% allora prevista normativamente dal secondo periodo del comma 228 della legge di stabilità 2016 (prima delle modifiche introdotte proprio dal Dl 50/2017). E' vero altresì, però, che non per questo può essere attribuita alla programmazione de qua – effettuata sulla scorta del quadro normativo all'epoca vigente - un'efficacia ultrattiva e ciò in assenza, all'evidenza, di una disposizione legislativa in tal senso. Di conseguenza, le capacità assunzionali dell'ente locale richiedente per l'anno 2016 sono quelle fissate dal comma 228, primo periodo, dell'articolo unico della legge di stabilità 2016 laddove viene fissata una percentuale di turn over pari al 25%.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'ABRUZZO - DELIBERAZIONE 23 FEBBRAIO 2018 N. 24/2018

RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI
Le caratteristiche di obbligatorietà e necessità previste dalla legge (articolo 84, comma 3, del Dlgs 267/2000) per il rimborso delle spese di accesso agli amministratori sembrano riferirsi a fattispecie concrete, a situazioni che, sebbene diverse dalle sedute degli organi di appartenenza, sono riferibili all'esercizio della funzione. La necessità non può evidentemente essere decisa in astratto dal sindaco attraverso la obbligatorietà della presenza negli uffici, a prescindere dalla individuazione di attività formali da svolgere inerenti la funzione istituzionale ricoperta. Va esclusa la possibilità di far discendere la individuazione del requisito di “necessità” da una valutazione soggettiva; ne deriva logicamente la conseguenza che tale requisito richieda la presenza di elementi oggettivi inerenti la funzione svolta. Questa non può essere la decisione del sindaco, che riguarderebbe esclusivamente la presenza in ufficio in giorni preventivamente stabiliti, ciò avvicinerebbe la fattispecie ad una obbligazione derivante da un rapporto di lavoro dipendente. Tale non può essere considerata, infatti, la funzione istituzionale dei consiglierei comunali, legata esclusivamente alle specifiche attività proprie del mandato ricevuto.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CALABRIA - DELIBERAZIONE 25 GENNAIO 2018 N. 23/2018

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO
Se una Regione o un ente locale detengono una partecipazione, anche infinitesimale, in una società che abbia i caratteri della società in house o in un ente che sia comunque destinatario di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, tali soggetti non solo confluiscono nel gruppo amministrazione pubblica, ma rientrano anche nel perimetro del consolidamento. Peraltro ciò vale anche nel caso in cui l'affidamento diretto non sia stato effettuato dall'ente locale direttamente, ma da un ente strumentale dallo stesso partecipato (quale poteva configurarsi, ad esempio, un'autorità di ambito territoriale ottimale ai fini dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato), in quanto gli enti strumentali partecipati dagli enti locali rientrano nel gruppo amministrazione pubblica.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL PIEMONTE - PARERE 2 FEBBRAIO 2018 N. 19/2018

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