Fisco e contabilità

Tari, l’agriturismo paga la tariffa dell’albergo con ristorante ma con riduzione

di Pasquale Mirto

In assenza di una categoria tariffaria specifica , agli argriturismi va applicata la tariffa Tari degli alberghi con ristorante con la riduzione per uso non continuativo ma ricorrente. La commissione tributaria di Piacenza ha affrontato, con sentenza n. 22/2/18, il problema dell'assoggettamento a tassa rifiuti degli agriturismi e ha reputatao corretto l’operato del gestore dei rifiuti che, facendo riferimento alla categoria più affine, ha deciso per quella degli «alberghi con ristorante», accordando, al contempo, una riduzione per uso non continuativo ma ricorrente. Per la commissione è irrilevante, ai fini Tari, il fatto che l'attività di agriturismo è attività agricola per connessione.

La tariffa
La pronuncia appare in linea sia con le norme di riferimento sia con la giurisprudenza di legittimità che si è formata in ambiti similari. In particolare, occorre rammentare che la normativa (articolo1, comma 641 della legge 147/2013) prevede l'assoggettamento a Tari di tutti i locali e le aree scoperte «a qualsiasi uso adibiti», suscettibili di produrre rifiuti urbani.
In merito alla categoria tariffaria da utilizzare, la giurisprudenza di legittimità, sebbene in tema di Tarsu, ha costantemente affermato il principio secondo il quale «non rileva la mera considerazione della veste soggettiva assunta» dal soggetto che usa le superfici, in quanto «la tariffa suppone la considerazione del tipo di uso desunto dalla destinazione dei locali» (in questo senso, la sentenza della Cassazione n. 12776/2014).
In altri termini, nell'individuazione della categoria tariffaria da utilizzare occorre avere riguardo all'attività effettivamente svolta nei locali e non alle caratteristiche del soggetto passivo.

La definizione di attività agrituristica
Per quanto riguarda la definizione di attività agrituristica occorre rifarsi all'articolo 2 della legge 96/2006 il quale prevede che per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
La norma, poi, specifica che rientrano fra le attività agrituristiche:
• dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
• somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona;
• organizzare degustazioni di prodotti aziendali;
• organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
C'è solo infine da rilevare che, in linea con la giurisprudenza richiamata, si pone anche il Tar. Lombardia (sentenza n. 628/2015), che, in tema di Tares/Tari, ha ritenuto corretto non solo concedere una riduzione per tenere conto del carattere stagionale o discontinuo dell'attività agrituristica, ma anche valorizzare le eventuali ulteriori limitazioni operative (numero di pasti, numero di clienti ospitabili) e l'eventuale effettuazione del compostaggio in loco.

La sentenza della Ctp Piacenza n. 22/2/18

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