Fisco e contabilità

Sindaci chiamati alla relazione di fine mandato

di Stefano Baldoni (*) rubrica a cura di Anutel

Per le amministrazioni comunali in scadenza di mandato si avvicina il termine per la redazione della relazione finale, la cui mancata predisposizione comporta pesanti sanzioni a carico del sindaco, del segretario generale e del responsabile finanziario.

Procedura di formazione
La relazione di fine mandato è stata introdotta dall’articolo 4 del Dlgs 149/2011 allo scopo di descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante l’incarico. La relazione deve essere redatta dal segretario generale o dal responsabile finanziario, a seconda di quanto stabilito dagli ordinamenti dei singoli enti, quindi sottoscritta dal sindaco entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato.
L’individuazione del termine finale deve effettuarsi, secondo quanto evincibile dalla delibera della sezione Autonomie della Corte dei conti n. 15/2016, considerando la data di scadenza del mandato, vale a dire una volta trascorso il termine di 5 anni dalla proclamazione del sindaco, considerando che si tratta di un organo monocratico che si insedia immediatamente per effetto della proclamazione dell'avvenuta elezione consacrata nell'apposito verbale dell'ufficio elettorale centrale.
Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale, la relazione di fine mandato va sottoscritta dal sindaco entro il termine di 20 giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.
Una volta redatta e sottoscritta, la relazione va inviata all’organo di revisione che deve certificare la stessa entro 15 giorni. Quindi, la relazione e la certificazione devono essere inviate dal sindaco entro 3 giorni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Entro 7 giorni dalla certificazione, poi, la relazione deve essere pubblicata, insieme alla certificazione, nel sito istituzionale dell’ente, con indicazione della data di trasmissione alla Corte dei conti.

Le sanzioni
Il rispetto di questi termini è di fondamentale importanza, tenuto conto che l’articolo 4 del Dlgs 149/2011 prevede in capo al sindaco che non adempia all’obbligo di redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato, la riduzione alla metà dell’indennità percepita per le successive tre mensilità.
Analoga decurtazione degli emolumenti è prevista per il responsabile finanziario o per il segretario, nel caso di mancata predisposizione della relazione. Il sindaco deve dare anche notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente.
Nella delibera n.15/2015, la sezione delle Autonomie ha evidenziato come la durata della decurtazione non sia stata riallineata con l'’ampliamento del termine per la presentazione della relazione da 90 a 60 giorni antecedenti la fine del mandato (avvenuta per opera del Dl 16/2014), in quanto continua a prevedersi la riduzione dell’indennità del Sindaco per le tre mensilità successive, quando lo stesso ben potrebbe invece non essere più in carica dopo il secondo mese e, quindi, non percepire più alcuna indennità.
La Corte dei conti, inoltre, ha ritenuto che «la disposizione prevista dal comma 6, l’articolo 4 del D lgs n. 149/2011 si collochi tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all’ente locale portare ad attuazione. L’applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell’ente locale e, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell’Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze».

Il contenuto
Il contenuto della relazione è descritto sia dall’articolo 4 del Dlgs 149/2011, sia dal Dm 26/04/2013, che ha definito lo schema tipo per la stesura della relazione (per i Comuni con meno di 5mila abitanti è previsto uno schema semplificato).
La relazione, in particolare, dopo aver riportato i dati generali dell’ente (popolazione, organi, struttura, condizione giuridica e finanziaria), deve illustrare l’attività normativa e amministrativa svolta durante il mandato. Devono essere indicate le modifiche statutarie e regolamentari approvate nel corso del mandato e la politica tributaria svolta (Imu, addizionale Irpef, Tari).
Grande rilevanza è data al sistema dei controlli interni, analizzando la sua articolazione e descrivendo gli strumenti, le metodologie, gli organi e gli uffici coinvolti nell'attività. Per quanto attiene il controllo di gestione si richiede di indicare i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della loro realizzazione alla fine del mandato amministrativo; per il controllo strategico i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti; per il controllo sulle partecipate vanno descritte in sintesi le modalità ed i criteri adottati. Anche la valutazione della performance deve essere descritta, indicandone criteri e modalità.

La terza parte
Nella terza parte deve essere illustrata la situazione economico-finanziaria dell’ente nel corso del mandato, riportando i dati finanziari a consuntivo, gli equilibri corrente e in conto capitale, il risultato di amministrazione, la sua composizione e il suo utilizzo e la gestione dei residui, confrontando la situazione all'inizio e alla fine del mandato.
Molti dei dati contabili sono ricavabili dalle relazioni dei revisori al consuntivo, poi inviate alla Corte dei conti. Va evidenziato che le tabelle riportate nel Dm 26 aprile 2013 non tengono conto delle nuove regole e della nuova classificazione delle entrate e delle spese apportate dall’armonizzazione contabile, rendendo in alcuni casi necessario modificare le stesse per riportare i dati degli «anni armonizzati». Inoltre, la confrontabilità dei dati non è sempre garantita a causa delle mutate regole di contabilizzazione delle entrate e delle spese (si pensi al confronto tra i residui all’inizio ed alla fine del mandato).
L’illustrazione della situazione finanziaria si completa con l’esame del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità e pareggio di bilancio), dell’indebitamento e della sua evoluzione nel corso del mandato, degli strumenti di finanza derivata (per i quali occorre indicare il valore di estinzione alla data dell’ultimo consuntivo approvato e i flussi positivi e negativi originati dai contratti). Infine, vengono riportati i dati del primo e dell’ultimo stato patrimoniale e dell’ultimo conto economico e il riconoscimento di debiti fuori bilancio operato nell’esercizio (oltre che l’ammontare degli eventuali debiti ancora da riconoscere). Un particolare riferimento riguarda poi la spesa del personale (rispetto dei vincoli normativi sulla spesa, anche per i rapporti flessibili, e l’andamento del fondo delle risorse decentrate).
Una parte specifica riguarda i rilievi degli organi di controllo esterni, nella quale vanno riportati quelli operati dalla Corte dei conti (deliberazioni, pareri, sentenze, relazioni riferite a gravi irregolarità contabili) e quelli sollevati dall’organo di revisione.
L’illustrazione del mandato deve evidenziare anche le azioni di contenimento della spesa attuate, specificando i tagli operati nei vari settori, quantificando i risparmi ottenuti dall’inizio alla fine del mandato.

E l’ultima
L’ultima parte riguarda gli organismi controllati e partecipati. In relazione ai primi, la relazione richiede di descrivere le azioni poste in essere in base all’articolo 14, comma 32, Dl 78/2012.
La disposizione, tuttavia, è stata abrogata dalla legge 147/2013, pochi mesi dopo la scadenza degli adempimenti dalla stessa previsti; ciononostante in questa sezione potranno descriversi anche le azioni effettuate in applicazione delle norme sui piani di razionalizzazione delle società partecipate (legge 190/2014) e in merito alla revisione straordinaria delle partecipazioni, prevista dall’articolo 24 del Dlgs 175/2016 e che gli enti hanno predisposto entro la fine del 30 settembre dello scorso anno. Deve essere evidenziato, quindi, il rispetto dei vincoli di spesa e della dinamica retributiva delle società controllate e i risultati di esercizio, all’inizio e alla fine del mandato, delle principali società controllate e delle altre società o organismi partecipati a cui sono state effettuate delle esternalizzazioni. Infine, andranno indicati i provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società non strettamente indispensabili per l'espletamento delle finalità istituzionali dell’ente.

(*) Vice presidente e docente Anutel

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