Fisco e contabilità

Il Comune non può imporre al revisore l’invio delle dichiarazioni fiscali

Il Comune non può imporre al proprio revisore di redigere e trasmettere per via telematica i modelli Iva e Irap: lo conferma il Tar Marche con la sentenza n. 186/2018.

Il caso
Un’amministrazione con poco più di duemila abitanti aveva deliberato, nel nominare il revisore dei conti, che il professionista avesse anche il compito di provvedere alla «redazione e trasmissione per via telematica dei modelli Iva e Irap». Un candidato all’incarico aveva tuttavia impugnato la delibera che prevedeva l’ incarico, facendo presente che l’adempimento avente ad oggetto la redazione e la trasmissione dei modelli Iva e Irap esulava dai compiti propri del revisore dei conti, perché non contemplato nell’articolo 239 del Testo unico degli enti locali, che disciplina appunto le funzioni dell’organo di revisione.
Inoltre, la redazione e trasmissione di dichiarazioni fiscali avrebbe finito con il contrastare con la funzione di vigilanza e di controllo super partes che la legge attribuisce a questo organo, che andrebbe a svolgere attività che esso stesso ha il dovere di controllare.

La decisione
Questa tesi sfavorevole all’incarico accessorio è stata condivisa dal Tar marchigiano, che ha posto l’accento sulla circostanza che le funzioni dell’organo di revisione sono elencate nell’articolo 239 del Tuel, come compiti di vigilanza e controllo in posizione di assoluta indipendenza e imparzialità.
In dettaglio, infatti, il comma 1, lettera c) del Tuel prevede che il revisore dei conti svolga funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità.
È la stessa legge ad escludere, quindi, che il revisore possa effettuare direttamente gli adempimenti fiscali, dal momento che egli è chiamato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sulla correttezza di tali adempimenti, necessariamente demandati ad altri uffici dell’ente locale (ad esempio, all’Ufficio ragioneria), pena l’inammissibile commistione tra attività di controllo e attività controllata. A tutto ciò va aggiunto che lo stesso testo unico prevede la possibilità che l’organo di revisione svolga attività di indirizzo in collaborazione con l’organo consiliare dell’ente, ma non anche con gli organi esecutivi e gestionali di esso, ai quali ultimi è invece destinata l’attività di vigilanza e controllo.
Nel caso specifico, inoltre, lo statuto del comune , nel prevedere i compiti del revisore dei conti, ricalcava quanto stabilito dal Tuel, dimostrando di condividere l’impostazione data dalla norma statale, chiedendo al revisore di vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa.

La sentenza del Tar Marche n. 186/2018.

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