Fisco e contabilità

Tra i residui i debiti al concessionario anche senza impegno di spesa

di Vincenzo Giannotti

Sì alla conservazione a residuo dei corrispettivi dovuti alla società concessionaria del servizio rifiuti in assenza di specifico impegno contabile. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio (deliberazione n. 8/2018) ha giudicato legittimo l'operato del responsabile finanziario in presenza dei presupposti normativi previsti dall'articolo 283, comma 2, lettera c) del Tuel trattandosi di somme automaticamente impegnate.

La vicenda
Il pagamento dell'ultimo trimestre del servizio di igiene urbana è stato conservato a residuo, nonostante il mancato impegno da parte del responsabile del servizio, con liquidazione dell'importo nell'anno successivo. La minoranza consiliare ha evidenziato la grave irregolarità dell’operazione contabile, per non aver correttamente rispettato il ciclo della spesa, dove è previsto obbligatoriamente il preventivo impegno da parte del responsabile del servizio al fini della successiva liquidazione della spesa, in mancanza della quale lo stanziamento di bilancio avrebbe dovuto essere portato in economia con successiva rilevazione, prima della liquidazione della spesa, del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del consiglio comunale secondo l'articolo 194 del Tuel.

I chiarimenti del collegio contabile
Prima di confermare la correttezza dell'operazione compiuta dal Comune, i giudici contabili laziali hanno ricostruito la normativa sull'impegno di spesa così come disciplinato dall'articolo 183 del Tuel precisando i seguenti passaggi:
• nel bilancio di previsione vengono effettuati gli stanziamenti previsionali di spesa e, successivamente, una volta perfezionata l'obbligazione giuridica in favore di un terzo creditore, il responsabile del servizio, con proprio atto (determina), impegna la relativa spesa sui citati stanziamenti previsionali nei limiti della relativa capienza finanziaria;
• la distinzione fra stanziamento e impegno è che il primo ha validità transitoria, con perdita di efficacia allo scadere dell'esercizio di riferimento e liberazione in economia delle risorse che vi confluiscono, mentre il secondo produce effetti perduranti essendo destinato ad evidenziare la spesa in contabilità fino a completa estinzione dell'obbligazione ovvero al suo disimpegno. Dall'impegno di spesa dipende la regolarità delle successive fasi di ordinazione, liquidazione e pagamento;
• secondo i giudici di legittimità l'impegno della spesa, tuttavia, ha natura di atto endoprocedimentale con valenza meramente interna in assenza del visto di regolarità contabile (si veda il quotidiano degli enti locali e della Pa del 16 marzo);
• infine, sia in caso di mancato impegno di spesa che in caso di mancata copertura finanziaria l'obbligazione pecuniaria diviene debito fuori bilancio.
Una volta definito l’iter corretto, il collegio contabile ha evidenziato che esistono anche spese che prescindono dall'impegno contabile in quanto gli stanziamenti di bilancio sono già sufficienti a impegnare in via automatica le risorse finanziarie. Si tratta delle spese previste in via tassativa dall'articolo 183, comma 2, del Tuel, tra le quali, oltre al trattamento tabellare del personale dipendente e al pagamento dei mutui, la lettera c) individua i «contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente» che rappresentano il caso di specie.
Pertanto, in presenza di questa fattispecie giuridica è consentito procedere alla conservazione in conto residui delle obbligazioni, anche in assenza dell'impegno contabile, per la parte non pagata nell'anno di imputazione e al relativo pagamento in esercizi successivi, nei limiti della capienza dei pertinenti stanziamenti annui di cassa.

La delibera della Corte dei conti Lazio n. 8/2018

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