Fisco e contabilità

Società a partecipazione pubblica, le nuove regole sulla crisi d'impresa

di Enrico Meucci (*) - Rubrica a cura di Ancrel

La riforma Madia (Dlgs 175/2016 e il Dlgs 100/2017) fissano in maniera che ci auguriamo stabile la complessa materia relativa alle società a partecipazione pubblica. Una delle principali novità è che le società a partecipazione pubblica, in caso di crisi aziendale, siano soggette alle disposizioni su fallimento, concordato preventivo ed eventualmente amministrazione straordinaria come gli altri tipi di attività/società. Questo è importante, anche alla luce della precedente giurisprudenza in materia, non sempre univoca, poiché definisce lo status giuridico effettivo delle partecipate pubbliche in caso di crisi aziendale.

Indicatori di crisi aziendale
Viene determinato il comportamento degli organi di gestione quando viene enunciato che in caso di emersione di «indicatori di crisi aziendale» nell'ambito dell'analisi dei programmi di valutazione dei rischi aziendali (previsti dall'articolo 6 della citata norma) l'organo amministrativo deve adottare senza indugio i provvedimenti necessari a “prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti attraverso idoneo piano di risanamento”, pena l'attivazione dell'articolo 2409 del codice civile (denunzia al Tribunale di gravi irregolarità a carico degli organi). Significa quindi che l'organo di gestione deve dotarsi di opportuni programmi e strumenti (Regolamenti interni, codici di condotta, ed uffici di controllo interno/audit interno, articolo 6) per monitorare i rischi aziendali, e più specificatamente quelli relativi alla gestione aziendale, sia economica che finanziaria, e che tali strumenti dovranno anche essere indicati nella relazione sul governo societario, predisposta annualmente e pubblicata assieme al bilancio d'esercizio.
Queste strumentazioni di analisi e valutazione dovranno essere attivate tenendo conto delle specificità dell'attività propria della partecipata, e con l'ovvio collegamento con l'ente proprietario cosicché anche questo possa rilevare l'andamento dell'attività della partecipata anche con propri sistemi di controllo.

Le misure di risanamento
Si precisa che in caso ovviamente di crisi aziendale segnalata dagli indicatori «la previsione di ripianamento delle perdite da parte dei soci, anche se attuato con un aumento di capitale o trasferimento straordinario di partecipazioni o rilascio di garanzie» non costituirà provvedimento adeguato atto a iniziare il percorso di superamento della crisi aziendale a meno che questo non sia accompagnato da un piano di risanamento e ristrutturazione aziendale (comma e dell'articolo 14) ove risulti la sussistenza di concrete prospettive del recupero dell'equilibrio economico della attività in crisi, il piano dovrà essere approvato dall'organo amministrativo, e a parere di chi scrive anche dall'assemblea dei soci.
Successivamente si fa divieto alle amministrazioni pubbliche di sostenere finanziariamente le società che abbiano registrato perdite di esercizio negli ultimi tre esercizi, fatte salve alcune particolari attività e società, ovvero che l'attività svolta sia di pubblico interesse, e che le misure finanziarie richieste siano contemplate nel piano di risanamento e, molto importante, il piano venga approvato dall'Autorità di regolazione del pubblico servizio e comunicato alla Corte dei conti.

Le regole in sintesi
I provvedimenti dettano le regole per poter prevenire le crisi aziendali e le norme a cui sono soggette le partecipate pubbliche qualora la crisi divenga strutturale. Infatti:

A) - L'azienda/società partecipata pubblica deve dotarsi di idonee strumentazioni di valutazione e misurazione del rischio di crisi aziendale con parametri oggettivi contenuti in regolamenti interni e codici di condotta e verificati da appositi uffici di controllo interno al fine di prevenire quanto prima possibile crisi aziendali irreversibili;

B) - In caso di crisi aziendale conclamata, la società partecipata da amministrazioni pubbliche è soggetta, come le altre società/attività alla normativa del fallimento/concordato preventivo/amministrazione straordinaria;

C) - Qualora dall'esame dei parametri di rischio emergano criticità, l'organo di gestione deve adottare immediatamente provvedimenti correttivi necessari al fine di evitare l'aggravamento della crisi, incombente, e correggere l'andamento attraverso l'adozione di un piano di risanamento, che contempli l'esistenza di comprovate e concrete prospettive di recupero e risanamento economico;

D) - La mancata adozione del piano e dei correlati provvedimenti concretizza la fattispecie delle gravi irregolarità da denunziarsi al tribunale competente di cui allo articolo 2409 del codice civile a carico degli organi della partecipata;

E) - Non sono consentite operazioni di previsione di copertura, futura, delle perdite anche se attuate con aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, rilasci di garanzie ecc. a meno che questi provvedimenti non siano contenuti nel piano di risanamento e ristrutturazione aziendale, formato con i criteri di cui al punto C);

F) - Riguardo al precedente punto E) vengono dettate alcune norme di salvaguardia per certe tipologie di aziende/società che esercitano servizi di pubblico interesse, che comunque in caso di crisi aziendale preannunciata o conclamata debbono anche loro predisporre il piano di risanamento e ristrutturazione, approvato dall'azienda, dai soci, e, importante, dalla Autorità di regolazione del pubblico esercizio esercitato e comunicato alla Corte dei conti.

(*) Dottore commercialista revisore enti locali

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