Fisco e contabilità

Nel consuntivo obbligo di controlli anti-elusione sui debiti fuori bilancio

di Vincenzo Giannotti

Mentre le Corti dei conti regionali si affannano ad indicare la possibilità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio da sentenze esecutive anche prima del formale riconoscimento da parte del consiglio comunale (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 31 gennaio), le sezioni regionali in sede giurisdizionale intervengono sulla possibile elusione delle regole del pareggio di bilancio in mancanza dell'obbligo del tempestivo riconoscimento da parte del Consiglio comunale (come descritto sul Quotidiano degli enti locali e della Pa di ieri). Viste le indicazioni delle sezioni riunite, i Comuni che dovranno comunicare i dati definitivi sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica, entro 60 giorni dall'approvazione del conto consuntivo 2017, sono avvisati; e dovranno includere ai fini della verifica dei saldi di pareggio di bilancio anche i debiti fuori bilancio riconoscibili alla data prevista per gli equilibri (entro il 31 luglio 2017) o a diversa cadenza successiva prevista nel regolamento di contabilità (esempio 30 novembre 2017) pena la possibile violazione del pareggio di bilancio.

Le indicazioni delle Sezioni riunite
I principi enunciati dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nella sentenza 11/2018 sono chiari nell'indicare l'obbligo del tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte degli enti locali, pena l'eventuale applicazione delle sanzioni previste per chi elude il pareggio di bilancio.
La sentenza muove dal fatto che le norme prevedono inderogabilmente il riconoscimento dei debiti fuori bilancio entro la data dell'approvazione da parte del Consiglio comunale in sede di approvazione degli equilibri di bilancio. I regolamenti di contabilità possono prevedere ulteriori date e verifiche successive, con ciò vincolando l'ente al riconoscimento formale in Consiglio comunale. Gli enti che non procedono entro le date previste al formale riconoscimento dei debiti fuori bilancio in Consiglio comunale soggiacciono alla possibile scure della violazione dei saldi di finanza pubblica; non rileva la possibile negoziazione attivata con i fornitori sull'accettazione di una ripartizione del debito su più anni, perché l’ente è obbligato a riconoscere il debito nella sua interezza quando diventa certo ed esigibile (esecutività della sentenza, atto di pignoramento non opposto).

Le cause dell’elusione
Secondo i giudici contabili, l'elusione del patto consiste nella violazione dell'obbligo di riconoscimento maturato secondo le disposizioni legislative o regolamentari ma rinviato dal Consiglio comunale negli anni successivi. In questo caso, nonostante l'obbligo di riconoscimento, il rinvio ha dirette ripercussioni sul pareggio di bilancio, comportando un’elusione ai vincoli di finanza pubblica, con l’obbligo, da parte dei giudici contabili di controllo, di quantificarla e inserirla quale correzione per verificare il rispetto del saldo di finanza pubblica. Nel caso concreto, le sezioni riunite hanno dimostrato che il ritardato riconoscimento dei debiti nel 2016 aveva generato una violazione del saldo obiettivo del pareggio di bilancio (pari a 86 milioni di euro) includendo una ripartizione non consentita in più esercizi dei debiti negoziati con i fornitori.

Il mancato accantonamento al Fondo rischi
Le sezioni riunite evidenziano anche una possibile soluzione a eventuali ritardi nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio, mediante l'obbligatorio equivalente accantonamento delle risorse al fondo rischi per passività potenziali. L’accantonamento, rendendo indisponibili le somme da impegnare per la spesa corrente o in conto capitale, non rileverebbe nei saldi di finanza pubblica, perché la confluenza dell'accantonamento non impegnato a fine esercizio aumenterebbe il risultato di amministrazione che confluirebbe in segno negativo sul risultato disponibile, rendendo indenne l'ente da possibili squilibri di cassa in caso di successivo pagamento. In altri termini, da un lato c’è l'obbligo della rilevazione del debito fuori bilancio nell'esercizio di competenza, che dovendo trovare copertura finanziaria ridurrebbe la spesa disponibile nell'esercizio; dall'altro lato un eventuale ritardo nel riconoscimento del debito da parte del Consiglio comunale sarebbe attenuato da eventuali accantonamenti nell'esercizio rendendo indisponibile l'impegno di altre spese da parte dell'ente.

Le contromisure
In considerazione dell'approssimarsi della scadenza nell'approvazione del conto consuntivo, per evitare una possibile successiva elusione del pareggio di bilancio, l'ente avrà l'obbligo di controllare i debiti fuori bilancio non riconosciuti ma maturati nell'esercizio 2017 (al 31 luglio 2017 o secondo altre periodicità del regolamento), apportando le rettifiche al saldo obiettivo per tenere conto del mancato inserimento dei debiti fuori bilancio non riconosciuti nel 2017.

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