Fisco e contabilità

Imposta sulla pubblicità, rebus rimborsi

di Tommaso Ventre (*) - Rubrica a cura di Anutel

La scarsa qualità e sistematicità dei testi normativi, unitamente a una discutibile, quanto necessitata, tecnica legislativa che per agevolare l’approvazione dei provvedimenti di natura finanziaria e tributaria li costringe in un unico articolo dagli innumerevoli commi, genera situazioni allarmanti come quella oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 15/2018. Sotto la lente della Corte la legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 739, della legge 208/2016, norma di interpretazione autentica dell’articolo 23, comma 7, del Dl 83/2012 che ha disposto l’abrogazione della facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità.

Le tesi del giudice remittente
Secondo il Giudice remittente tale norma «ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in merito». Nel rigettare la questione di legittimità la Corte ha chiarito che il comma 739 «si limita a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012» affermando poi che «Nulla dice il comma 739, invece, sulla possibilità di confermare o prorogare, successivamente al 2012, di anno in anno, le tariffe maggiorate».
Preso atto che la norma oggetto di sindacato non disciplina questo ulteriore e delicato aspetto della questione, il giudice statuisce che «Tale facoltà di conferma, esplicita o tacita, delle tariffe, consentita da altra disposizione, non potrebbe tuttavia estendersi a maggiorazioni disposte da norme non più vigenti, come aveva sancito il Consiglio di Stato, sezione quinta, con la sentenza del 22 dicembre 2014 n. 6201, in riferimento all’articolo 23, comma 7, del Dl n. 83/2012, ritenendo che anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente.
Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all’imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente».
In disparte ogni considerazione sulla valenza della pronuncia, non erga omnes ma quale indirizzo negativo al giudice remittente (che sarà interessante vedere come si pronunzierà nel merito), tale ultima affermazione della Corte ha innescato una corsa al rimborso ai Comuni per importi notevoli. Le richieste di rimborso, ove accolte, rischiano di mettere in serie difficoltà gli Enti per la cristallizzazione di considerevoli debiti che comporta anche la ricerca delle responsabilità, contabili ed erariali in capo ai soggetti che li hanno prodotti.

Questione irrisolta
La questione oggetto di approfondimento è tutt’altro che definita dalla pronuncia.
Riassumendo velocemente i termini della questione occorre rammentare come l’ammontare dell’imposta sulla pubblicità sia determinato dal Capo I del Dlgs 507/1993.
Le aliquote indicate, quindi, si riferiscono a un contesto storico ed economico che si è notevolmente evoluto (si pensi solo al fatto che sono quantificate in lire e non in euro). Tanto che il legislatore ha ritenuto di disporre la possibilità di aumento delle tariffe non solo in funzione dell’accresciuta autonomia e indipendenza tributaria, ma anche per adeguare il prelievo al contesto economico.
La collocazione sistematica dell’articolo 11, comma 10, della legge n. 449/1997 che consente l’applicazione della maggiorazione tariffaria è la fonte di tutto il caos interpretativo che si è generato. Infatti tale norma è rubricata «incentivi fiscali per il commercio» ed è di tutta evidenza come l’aumento dell’imposta sulla pubblicità, andando proprio a incidere le attività produttive non può essere considerato un incentivo alle stesse!
La successiva norma che ha abrogato la facoltà di maggiorazione, il Dl n. 83/2012, all’articolo 23, rubricato «Fondo per la crescita sostenibile», ha istituito un nuovo regime di aiuti alle imprese e proprio con il comma 7 ha disposto l’abrogazione delle norme previste dall’allegato 1 ove è ricompreso l’articolo 11, comma 10. Nella relazione illustrativa al Dl 83/2012 si chiarisce che «Gran parte delle disposizioni inserite nell’elenco, sebbene tuttora formalmente vigenti, sono di fatto da lungo tempo non operative e, pertanto, essendosi conclusi i relativi procedimenti amministrativi, non vi sono stanziamenti di risorse finanziarie né vi è la necessità di erogare somme, salvi gli effetti dei contenziosi pendenti. Nondimeno, alcune delle leggi abrogande presentano tuttora un’attività di gestione connessa a procedimenti in essere che proseguirà, regolata dalle norme abrogate e dalle disposizioni di semplificazione introdotte dal presente decreto, così come previsto dal comma 11». Da tali affermazioni si comprende chiaramente come l’animus abrogandi del legislatore non concerne affatto la norma disciplinata del comma 10.
Ne discende che può essere ritenuto tutt’altro che scontata la cessazione degli effetti del comma 10, dato che il legislatore intendeva dichiaratamente raggiungere l’obiettivo di sistematizzare la disciplina concernete gli incentivi alle imprese e mai, in nessun atto, si fa riferimento alla questione della maggiorazione dell’imposta comunale sulla pubblicità.
Si tratterebbe, in buona sostanza, di un caso di riviviscenza di una norma tributaria (come anche è avvenuto per esempio con l’abrogazione dell’articolo 3, commi da 165 a 170, della legge 662/1996 così come recuperata in sede interpretativa dalla risoluzione del 24/06/2010 n. 58), che potrebbe trovare anche appiglio in alcune pronunce della Corte costituzionale e dalla giurisprudenza ordinaria successiva concernenti il ripristino delle norme illegittimamente abrogate (senteze Corte costituzionale n. 162/2012, 5, 32 e 94/2014).

Conclusioni
Al di là della tesi appena esposta sinteticamente, è di indubbio rilievo che la sentenza della Corte Costituzionale abbia fatto proprio quanto decisio dal Consiglio di Stato con la sentenza 6201/2012 senza nulla aggiungere nel merito in termini di contenuti interpretativi e utilizzando il condizionale per la parte affermativa che qui direttamente interessa.
Il campo di battaglia, quindi, è quello della giurisprudenza amministrativa e perciò occorre richiamare il successivo e diverso avviso espresso sul punto dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (di pari grado del Consiglio di Stato) con il parere del 13 gennaio 2015 n. 368 secondo cui la disposizione comportava solamente l’illegittimità di nuovi aumenti, disposti in data successiva all’entrata in vigore del Dl n. 83/2012.
Oltre tutto, il Cgars richiama proprio il Dlgs 507/1993 per spiegare che solo al ricorrere di determinati presupposti e condizioni all’ente è concessa la possibilità di aumentare l’imposta (articolo 3, comma 6; articolo 7, comma 7; articolo 12, comma 4) così avvalorando l’idea che anche gli aumenti devono essere governati, e giustificati, da una norma di legge ex articolo 23 della Costituzione. Tale interpretazione è stata poi accolta anche dalla successiva giurisprudenza amministrativa, che ha considerato gli aumenti già disposti applicabili anche successivamente al 2012, attraverso la proroga del regime stabilito dalle norme poi abrogate (Tar Venezia, sentenza 7 novembre 2015 n. 1001; Tar Pescara, sentenza 15 luglio 2016 n. 269).
Una diversa lettura del contesto ordinamentale appena richiamato comporterebbe seri danni alle entrate degli enti dal momento che il prelievo di cui si discute, nella sua quantificazione «maggiorata» è un’entrata «consolidata» degli Enti che l’hanno applicata. Pertanto la privazione della maggiorazione in capo agli enti che l’hanno disposta (esplicitamente o tacitamente in forza del principio di ultrattività delle tariffe) comporterebbe un ammanco nelle casse degli stessi operato per il tramite di una legge dello Stato che, quindi, avrebbe dovuto prevedere strumenti compensativi per bilanciare la perdita di gettito subita.
La norma, invece, sul punto nulla dice, e il legislatore stabilisce che la stessa non ha effetti finanziari negativi, così come pure certificato dalla relazione tecnica di accompagnamento della Rgs.

(*) Avvocato, ricercatore di diritto tributario, dottore commercialista e revisore legale

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