Fisco e contabilità

Incentivi tecnici, entrate vincolate e assunzioni: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

FUNZIONI TECNICHE E TRATTAMENTO ACCESSORIO
Gli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del Dlgs 50/2016 (nel testo modificato dall'articolo 1, comma 526, della legge 205/2017), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017. L'allocazione in bilancio degli incentivi tecnici stabilita dal legislatore ha l'effetto di conformare in modo sostanziale la natura giuridica di questa posta, in quanto finalizzata a considerare globalmente la spesa complessiva per lavori, servizi o forniture, ricomprendendo nel costo finale dell'opera anche le risorse finanziarie relative agli incentivi tecnici. Questi ultimi risultano previsti da una disposizione di legge speciale, valevole per i dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche, a differenza degli emolumenti accessori aventi fonte nei contratti collettivi nazionali di comparto.
SEZIONE DELLE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI - DELIBERAZIONE N. 6/2018

GESTIONE ENTRATE VINCOLATE
Per il tesoriere oggi sussistono obblighi informativi-contabili tipici, ossia strumentali al mantenimento degli equilibri per cassa e quindi di una provvista di cassa capiente rispetto ai vincoli; questi obblighi sono connaturati al munus in cui consiste il servizio di tesoreria. Mentre sul tesoriere sussistono solo obblighi informativi, per l'ente locale, in ragione di tali informazioni, sussistono connessi obblighi conformativi degli equilibri e la necessità di eventuali misure di salvaguardia laddove la gestione di bilancio programmata si riveli incapace di ripristinare gli stessi, anche per effetto delle continue norme che consento di spalmare il disavanzo in più anni. L'utilizzo della cassa vincolata non ha un onere «da tasso di interesse», in quanto il tesoriere non assolve la funzione di finanziatore dell'utilizzazione. Pertanto non può applicarsi a tale servizio informativo, per estensione, lo stesso criterio di «retribuzione» previsto per l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria, in quanto non si utilizza danaro anticipato dal tesoriere ma la propria stessa liquidità, per quanto corrispondente a cassa vincolata. Per tale ragione, il compenso offerto e stabilito contrattualmente al momento dell'affidamento del servizio non può che ricomprendere già tutti i rischi ed i presumibili oneri prestazionali derivanti da una attività la cui complessità tecnica ha in sé l'alea di servizi accessori, secondari ed impliciti, fatti salvi i rimedi previsti dal codice civile in caso di dimostrata eccessiva onerosità sopravvenuta.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CAMPANIA - PARERE N. 59/2018

GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SOCIETÀ IN HOUSE
Il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali può essere affidato a una società in house ma occorre che il soggetto affidatario rispetti alcune condizioni, individuate primariamente dalla Corte di Giustizia Europea nella nota “sentenza Teckal” e successivamente richiamate dalla giurisprudenza nazionale. Tali condizioni possono essere riassunte nel seguente modo: - svolgimento dell'attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti; - esercizio da parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; - capitale pubblico o comunque assenza della partecipazione di capitali privati, o se del caso senza controllo o potere di veto. La disposizione in gioco (articolo 52, comma 5, Dlgs 446/97) si riferisce letteralmente all'ipotesi in cui la società in house sia di un solo ente, in quanto partecipante totalitario, eserciti in via esclusiva su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi interni. Tale controllo presuppone, nella previsione legislativa, che la società svolga, a favore del Comune controllante, la propria attività principale, e che - appunto - svolga la propria attività solo nel territorio di tale Comune. Come ritenuto da recente giurisprudenza (Cassazione, sezione tributaria, 456/2018), occorre fornire alla norma un'interpretazione tale da estendere anche alle attività di accertamento e riscossione dei tributi locali i vantaggi dell'esercizio associato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CAMPANIA - PARERE N. 57/2018

SOCCORSO FINANZIARIO A ORGANISMI PARTECIPATI
Un ente locale che intenda assorbire a carico del proprio bilancio i risultati negativi della gestione di un organismo partecipato è tenuto a dimostrare lo specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali, evidenziando in particolare le ragioni economico-giuridiche dell'operazione. Ciò vale, a maggior ragione, relativamente all'ammissibilità di interventi di soccorso finanziario nei confronti di società poste in stato di liquidazione o, come nel caso di specie, dichiarate fallite, le quali rimangono in vita senza la possibilità di intraprendere nuove operazioni rientranti nell'oggetto sociale ma al sol fine di risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi quelli relativi alla ripartizione proporzionale tra i soci dell'eventuale patrimonio netto risultante all'esito della procedura. E' da escludersi, ad esempio, che il concreto interesse pubblico all'operazione possa essere rinvenuto nella mera esigenza di soddisfare i creditori sociali, verso i quali l'Ente invece non ha alcun obbligo in virtù dei principi comuni in tema di autonomia patrimoniale delle società di capitali e di responsabilità patrimoniale limitata del socio.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LIGURIA - PARERE N. 84/2018

ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
In pendenza dell'entrata in vigore del nuovo contratto, rimane vincolante, a pena di nullità, il limite di assunzione di dipendenti pubblici a tempo determinato nella misura del 20% di quello presente in servizio a tempo indeterminato (Dlgs 81/2015) al momento della conclusione del contratto di lavoro, ancorché la relativa spesa sia finanziata con fondi esterni e non con risorse di bilancio. La possibilità, per i Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti ed aventi una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei bilanci consuntivi dell'ultimo triennio, di assumere personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale in misura pari al 100% delle cessazioni nel 2018 è subordinata al raggiungimento, nel 2017, di un rapporto dipendenti – popolazione inferiore al medesimo rapporto definito con proprio decreto dal ministero dell'Interno.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LIGURIA - PARERE N. 83/2018

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