Fisco e contabilità

Canoni demaniali marittimi, la “sanatoria 2014” si estende anche ai beni regionali

di Pietro Verna

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia rivede al rialzo le entrate derivanti dai canoni delle concessioni demaniali marittime. È l'effetto della sentenza della Consulta 13 aprile 2018 n. 73, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1, commi 732 e 733, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», nella parte in cui non prevede che possano essere integralmente definiti anche i procedimenti giudiziari concernenti il pagamento in favore degli enti titolari diversi dallo Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni del demanio marittimo e delle relative pertinenze. Materia, questa, disciplinata dall' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2001 n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento dei beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), che trasferisce alla Regione i beni demaniali dello Stato situati nella laguna di Marano-Grado e dall'articolo 9, commi 2 e 5, del decreto legislativo 1° aprile 2004 n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), che trasferisce alla Regione le funzioni amministrative relative alla concessione dei beni e che attribuisce alla stessa i proventi e le spese derivanti dalla gestione del demanio marittimo.

La norma censurata
L'articolo 1, commi 732 e 733, della legge di stabilità 2014 stabilisce che i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento di una percentuale delle somme dovute (30 o 60 per cento, a seconda delle modalità di versamento). Stabilisce altresì che tale domanda deve essere presentata non oltre il 28 febbraio 2014, e che la definizione del contenzioso si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di quest'ultima. Ciò, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

La vicenda processuale
La norma in narrativa era stata impugnata per violazione del principio di eguaglianza (articolo 3 della Costituzione) per non aver ricompreso fra i beni demaniali marittimi i beni gestiti dalla regione e di proprietà della stessa. Il che - a dire di quest'ultima - avrebbe privato la Regione degli introiti derivanti dalla definizione transattiva delle liti e leso l' autonomia finanziaria regionale, garantita dall'articolo 48 della legge costituzionale 31 gennaio 1963 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia) e dalle suindicate disposizioni di attuazione. Tesi che la sentenza in narrativa ha accolto ( «il legislatore statale, differenziando i beni demaniali regionali rispetto a quelli statali ha compromesso l'autonomia finanziaria della Regione autonoma, privandola della possibilità di beneficiare del meccanismo di definizione agevolata [delle liti] e di conseguirne i relativi introiti»), confermando l' orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui le potestà di determinazione e riscossione del canone per la concessione di aree del demanio marittimo seguono la titolarità del bene e non quella della gestione (sentenze n. 94 del 2008 e n. 286 del 2004), giacché tali potestà «precedono logicamente la ripartizione delle competenze ed ineriscono alla capacità giuridica dell'ente secondo i principi dell'ordinamento civile» (sentenza n. 427 del 2004). Di qui l' incostituzionalità della norma censurata, nella parte in cui non ricomprende fra i beni demaniali marittimi i beni conferiti dallo Stato alla Regione ai sensi dell' articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 265 del 25 maggio 2001 ( beni appartenenti al demanio regionale insistenti nella Laguna di Marano- Grado). Con la conseguenza che, per effetto della dichiarazione di incostituzionalità, “il nuovo termine di presentazione della domanda di definizione delle liti, già fissato per il demanio statale al 28 febbraio 2014, e dunque pari a 59 giorni, deve intendersi di eguale durata, con decorrenza a far data dalla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale”, fatto salvo il requisito temporale della pendenza della lite al 30 settembre 2013.

La sentenza della Corte costituzionale n. 73/2018

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