Fisco e contabilità

Il pagamento del canone concessorio non esclude quello per l’occupazione di suolo pubblico

di Paola Rossi

Il concessionario non può difendersi dal pagamento dei tributi connessi all’occupazione del suolo pubblico sostenendo che il canone che versa è onnicomprensivo di tutti gli oneri a proprio carico. L’ordinanza n. 10499/2018 della Corte di cassazione respinge la tesi della non debenza della Cosap da parte del concessionario di un’area del Comune.

Non c’è duplicazione
I giudici di legittimità per risolvere la vicenda rendono generale il principio espresso dalla stessa Cassazione, specificatamente sulla tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, e lo applicano estensivamente al Cosap. La Cassazione aveva, infatti, affermato che la Tosap è compatibile con il pagamento di un canone concessorio a meno che il Comune non abbia esercitato il potere facoltativo di ridurre o annullare la tassa come esplicitamente la legge istitutiva del tributo consente agli enti impositori di scegliere. La compatibilità dei due oneri è dovuta alla diversa natura del canone concessorio rispetto a tributi quali Cosap e Tosap. Infatti, lamentava il privato che a voler dar ragione al Comune nel suo caso si sarebbe verificata un’illegittima doppia imposizione con l’applicazione di entrambi i canoni. Ma la Cassazione fa rilevare che essi vengono applicati in base a presupposti diversi. Di fatto il canone dovuto a fronte della concessione non remunera l’ente locale per la sottrazione dell’area all’uso pubblico, ma viene applicato a fronte dell’attività che su quell’area si svolge.

La difesa non accolta
L’assenza di colpevolezza vantata dal ricorrente al fine dell’inapplicabilità delle sanzioni non è stata riconosciuta dal giudice di merito, come confermato dalla Cassazione. Lamentava di non aver ricevuto alcun avviso precedente l’atto di recupero, ma la Cassazione risponde che quest’ultimo è esso stesso un avviso di accertamento. Al concessionario ricorrente non serve per sottrarsi al pagamento del Cosap neanche far rilevare il contenuto di una circolare fiscale che consente la detraibilità di altri canoni riscossi dall’ente locale. Infatti, per contestare l’appartenenza al Comune del tratto di lungomare occupato dalla tenda dello stabilimento del concessionario aveva sostenuto che si trattasse di demanio statale marittimo. Quindi un passo falso, perché a volergli dar ragione non vi sarebbe stata duplicazione da parte dello stesso ente impositore.

L’ordinanza della Corte di cassazione n. 10499/2018

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