Fisco e contabilità

Notifica diretta via Pec anche per le persone fisiche e gli enti di diritto privato

di Maria Suppa (*) e Marco Mancarella (**) - Rubrica a cura di Anutel

Non vi sono più ostacoli alla possibilità per gli enti locali di notificare direttamente gli atti impositvi tributari a mezzo Pec, naturalmente nel rispetto del Cad e delle relative regole tecniche. Ciò è possibile a seguito delle modifiche apportate al Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) dal Dlgs 217/2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9/2018 e in vigore dal 27 gennaio 2018). In particolare, dal combinato disposto di cui agli articoli 2, commi 6 e 6-bis, e 6, comma 1-quater, del Dlgs 82/2005 discende inequivocabilmente la possibilità per tutte le Pa, nonché per i gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse e le società a controllo pubblico, di notificare alle società, ditte individuali, imprese e professionisti obbligati ad avere un indirizzo di Pec i propri atti tributari (avvisi di accertamento, atti della riscossione, atti di irrogazione sanzioni, ingiunzioni fiscali di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639) direttamente (senza, quindi, l'ausilio del messo notificatore/messo comunale) all'indirizzo risultante dall'Ini-Pec.

Il deposito telematico
Il procedimento è contenuto nell'articolo 60 del Dpr 600/1973, come modificato dall'articolo 7-quater, comma 6, del Dl 193/2016, convertito in legge 225/2016. Per i casi in cui risulta impossibile notificare l'atto (salvo effettuare un nuovo tentativo se la Pec del destinatario risuta piena) l'articolo 60 citato prevede il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e la successiva pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso. L'ente impositore è, poi, tenuto a dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo di semplice lettera raccomandata. La notifica si ha comunque per eseguita nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso dell'avvenuto deposito telematico nel sito internet della società InfoCamere Scpa. Si tratta, quindi, di una procedura che consente il perfezionamento della notifica anche nelle ipotesi in cui la casella di posta elettronica del destinatario risulta satura o disattiva o l'indrizzo del destinatario non valido e che realizzando in maniera piena il principo della «conoscenza legale» della notificazione, anche a prescindere dalla conoscenza effettiva, rappresenta, per gli enti impositori, uno strumento particolarmente utile ed efficace nella complessa attività della notifica degli atti tributari, soprattutto nei confronti delle società (si pensi, ad esempio, alla notifica alle società cancellate dal registro delle imprese). Da qui l'auspicio che si provveda in tempi brevi a rendere funzionale la modalità del deposito telematico anche per gli enti locali.

La notifica Pec alle persone fisiche e ai soggetti di diritto privato
Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'Ini-Pec, la notifica degli atti impositivi tributari a mezzo Pec è consentita dall'articolo 60 solo previa autorizzazione da parte del destinatario, da effettuarsi tramite una specifica comunicazione da inviare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (provvedimento dell'Agenzia delle entrate n.120768/2017). Vi sono forti dubbi che detta comunicazione possa legittimare la notifica da parte degli enti locali, visto che il modello di comunicazione predisposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate circoscrive l'autorizzazzione alla notifica dei soli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate Riscossione. La disposizione che legittima anche i Comuni a notificare gli atti impositivi tributari alle persone fisiche e agli atri soggetti di diritto privato (associazioni, enti non profit, onlus, enti ecclesiastici, fondazioni eccetera) la si rinviene nel Cad e in particolare, nell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del Dlgs 82/2005, come modificato dall'articolo 5 del Dlgs 217/2017. La disposizione de qua, infatti, consente ai soggetti non obbligati ad avere la Pec, di eleggere il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile presso un indirizzo di posta elettronica certificata. In tale caso, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate. Resta inteso che, nel caso di mancato perfezionamento della notifica (Pec satura ovvero non valida o non attiva), né l'Agenzia delle entrate, né l'ente locale potranno ricorrere al deposito telematico, ma dovranno procedere alla notificazione dell'atto ex articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile (con esclusione dell'articolo 149-bis del Cpc) ovvero ex lege 890/1982 o a mezzo della posta ordinaria con raccomandata con avviso di ricevimento.

(*) Avvocato tributarista patrocinante in Cassazione e docente Anutel

(**) Professore aggregato di informatica giuridica e coordinatore amministrazione digitale in Unisalento - Avvocato esperto in amministrazione digitale - Docente Anutel

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