Fisco e contabilità

Bilanci, sotto l’esame dei revisori anche gli invii alla banca dati Pa

Meno dati da inserire e più controlli da garantire, che si estendono all’implementazione degli automatismi fra contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale. La nuova relazione sul bilancio di previsione 2018/20 (le cui linee guida sono state approvate con la deliberazione 8/2018 della sezione Autonomie della Corte dei conti; si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 30 aprile) si presenta con un misto di slancio verso la semplificazione, grazie ai dati acquisibili direttamente dalla Banca dati unitaria, e di prudenza nel richiedere all’organo di revisione un controllo puntuale dei punti cruciali, per una corretta applicazione dei principi contabili e delle norme.

Spetta ai revisori dei conti mettere in campo alcune verifiche aggiuntive rispetto ai controlli effettuati in fase di rilascio del parere allegato alla deliberazione di approvazione del documento di programmazione. In vari ambiti viene chiesto un monitoraggio sull’operato dei responsabili di servizio. È il caso dei controlli riferiti all’inserimento e invio dei i dati e documenti alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap), e al rispetto del divieto di assunzione secondo quanto disposto dall’articolo 9, comma comma 1-quinquies del Dl 113/2016 per gli enti inadempienti. Occorre poi verificare se l’ente ha assunto un provvedimento specifico per l’adozione del «Piano della performance» previsto dal decreto legislativo 150/2009.

Ulteriori controlli fanno invece capo direttamente all’organo di revisione. Viene infatti richiesto di verificare che le previsioni di bilancio siano suffragate da analisi o studi dei responsabili dei servizi competenti, che non sussistano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare o, in caso affermativo, che sia presente il relativo stanziamento in bilancio. Spetta ancora ai controllori verificare la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello di nuova insorgenza, la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità e il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

Nell’ambito dei controlli “classici”, un’attenzione particolare è riservata all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione sia in fase di approvazione del bilancio di previsione sia successivamente, alla copertura del disavanzo e agli equilibri di cassa. In particolare i giudici chiedono di verificare se è stata correttamente aggiornata dal responsabile finanziario la giacenza vincolata al 1° gennaio 2018 e se l’ente aggiorna durante la gestione i vincoli di cassa. Il dito è poi puntato sulla completa implementazione degli automatismi tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale, attraverso l’adozione del piano dei conti integrato in modo da consentire che la maggior parte delle scritture continuative siano rilevate in automatico senza alcun aggravio per l’operatore. Le linee guida chiedono poi di verificare se è garantito il costante e corretto aggiornamento degli inventari e dei conti patrimoniali accesi alle immobilizzazioni.
Particolare attenzione è inoltre riservata agli equilibri fra entrate e spese correnti ripetitive e all’adozione di piani di ammortamento del debito di durata non superiore alla vita utile dell’investimento e all’impiego del margine corrente per gli investimenti.

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