Fisco e contabilità

I chiarimenti del Mef sull’attestazione per canoni concertati dei contratti «fai da te»

di Andrea Giglioli (*) - Rubrica a cura di Anutel

La risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 31/E/2018 chiarisce, definitivamente, gli adempimenti in tema di attestazione della rispondenza dei contratti a canone concordato agli accordi territoriali sottoscritti tra le organizzazioni di rappresentanza degli inquilini e dei proprietari.

La norma
L'articolo 1, comma 8, del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 gennaio 2017, prevede che per i contratti per i quali la determinazione del canone agevolato non sia avvenuta con l'assistenza delle organizzazioni sopra dette, le agevolazioni fiscali che competono a tale tipologia di contratti (tra queste quelle che riguardano l'Imu) siano subordinate al rilascio di una specifica attestazione rilasciata da almeno una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo con assunzione di responsabilità su quanto attestato.

Le indicazioni di prassi
La risoluzione ministeriale, che segue un analogo parere già emanato dal Mit lo scorso 6 febbraio, chiarisce che l'attestazione è necessaria solo per gli accordi territoriali stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto più sopra citato in quanto solo esso richiede tale adempimento da inserire nell'accordo territoriale. L'attestazione non risulta, invece, necessaria, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, per i contratti di locazione stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto, ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati accordi territoriali dalle organizzazioni di rappresentanza che hanno recepito le previsioni dettate dal citato decreto.

L’attestazione di conformità
Sebbene possa ritenersi discutibile che l'attestazione di conformità contrattuale debba essere rilasciata dalle sole organizzazioni firmatarie dell'accordo, la necessità di «certificare» i contratti concordati “fai da te” non assistiti è divenuta, ormai, una necessità. Infatti, più spesso di quanto possa sembrare, nei contratti non assistiti non solo i canoni pattuiti, ma anche le clausole contrattuali sono ben lontane dai parametri fissati negli accordi territoriali cui essi devono obbligatoriamente riferirsi, con la conseguenza che, limitandosi all'Imu, i locatori beneficiano di consistenti agevolazioni fiscali (aliquota ridotta e riduzione d'imposta) sebbene il contratto abbia contenuti che, di fatto, lo qualificano da «libero mercato» e di «concordato» ha solo il richiamo normativo specifico e la durata 3+2.

Osservazioni conclusive
L'attestazione, se ben governata, ha, quindi, il pregio non solo di ridurre le forme di elusione nell'Imu, ma anche quello di garantire maggiore tutela agli inquilini certificando l'effettiva sussistenza dei requisiti per far sì che entrambi possano legittimamente godere delle agevolazioni fiscali che loro competono in relazione delle diverse imposte.

(*) Componente Osservatorio Tecnico e Docente Anutel

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