Fisco e contabilità

Rottamazione con spese compensate

In caso di adesione alla rottamazione dei ruoli, il contenzioso si estingue a spese compensate, sebbene il contribuente, al momento della presentazione dell’istanza, abbia assunto l’impegno a rinunciare al giudizio. Pertanto, una volta pagate tempestivamente e per intero le somme dovute per la definizione agevolata, il contribuente non dovrà versare ulteriori spese per i giudizi rinunciati. La conferma di tale assunto è stata fornita dalla Cassazione, da ultimo, con la sentenza n. 10198/2018, chiamata a “dirimere” un dubbio generato dalle norme “sibilline” sulla rottamazione. Un chiarimento che può risultare utile anche per chi sta valutando se presentare la domanda di rottamazione-bis entro il prossimo 15 maggio.

Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire i termini della questione. Le disposizioni che hanno introdotto sia la prima che la seconda rottamazione (articolo 6 del Dl 193/2016 e articolo 1 del Dl 148/2017) hanno previsto la possibilità di definire in maniera agevolata anche carichi oggetto di contenzioso pendente, a condizione però che, nell’istanza, il debitore si impegni a rinunciare ai giudizi in corso o a impugnare sentenze sfavorevoli. Tuttavia, le medesime norme, a differenza di quanto disposto dall’articolo 11 del Dl 50/2017 ai fini della definizione delle liti pendenti, pur imponendo che, nella domanda di adesione, il contribuente, con istanza rivolta all’agente della riscossione e non al giudice, debba impegnarsi a rinunciare ai giudizi, non dispongono nulla in merito alle spese di giudizio relative ai contenziosi pendenti una volta rinunciati. Pertanto, alla luce del silenzio delle norme, sussistevano finora dubbi sulla eventualità che il contribuente, una volta versate tutte le somme dovute per la rottamazione, potesse essere chiamato a versare agli Enti impositori anche le spese per i giudizi rinunciati.
Secondo, infatti, quanto previsto dall’articolo 44, comma 2, del Dlgs 546/1992 «il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal Presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile».

Inoltre, finora non era bastato neanche l’intervento delle Entrate che, con la circolare 2/E del 2017, ha precisato che a seguito del perfezionamento della rottamazione, l’estinzione del processo deve avvenire non a seguito di rinuncia (articolo 44 del Dlgs 546/92) ma di cessazione della materia del contendere (articolo 46 del Dlgs 546/92), con automatica compensazione delle spese. Alcune sentenze di legittimità, successive all’intervento di prassi, hanno infatti ritenuto che l’impegno contenuto nell’istanza di rottamazione integri comunque una rinuncia (Cassazione, sentenze 10965/2017 e 23173/2017).

Tuttavia, a fare chiarezza e a scrivere la parola “fine” a questa querelle è stata la sentenza 10198/2018 della Suprema corte che, pur arrivando alle stesse conclusioni sulla compensazione delle spese cui era già giunta la precedente giurisprudenza di legittimità (tra le altre, sentenze 3218/2018 e 3974/2018), ha statuito il principio “universale” e valido sia per i giudizi di legittimità che per quelli di merito, secondo cui la condanna alle spese si porrebbe in aperto contrasto con lo spirito della legge sottesa alla rottamazione, traducendosi in un maggiore onere non previsto.

La sentenza della Corte di cassazione n. 10198/2018

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