Fisco e contabilità

Rapporti tra Pa, compensi Ctu senza split payment

Le ulteriori interpretazioni dell’agenzia delle Entrate sullo split payment, con lo spirito della semplificazione ma anche della prevalenza della sostanza sulla forma, forniscono criteri innovativi per l’applicazione soggettiva dello specifico adempimento.
In particolare, con la circolare 9/E/2018 le Entrate affrontano il tema delle società fiduciarie e dei compensi del consulente tecnico d’ufficio del giudice, giungendo a delle conclusioni che impongono ai soggetti interessati di rivalutare la propria posizione rispetto all’obbligo di scissione dei pagamenti. Inoltre, la circolare riafferma l’efficacia delle novità che, in base al mutato quadro normativo e interpretativo, decorrono dalle operazioni in relazione alle quali la fattura sia stata emessa e la cui imposta sia divenuta esigibile dal 1° gennaio 2018 e permarranno fino al 30 giugno 2020 o comunque fino a quando opererà la speciale misura di deroga rilasciata dal Consiglio della Ue ai sensi della direttiva in materia di Iva.

Le società fiduciarie

L’Agenzia propende per l’applicabilità o meno della disciplina dello split payment ancorata al presupposto sostanziale e non formale dell’intestazione delle quote di partecipazione. Di conseguenza, a prescindere della qualifica di proprietaria da parte della società fiduciaria, la verifica del requisito deve essere fatta sul soggetto a cui le quote devono essere ricondotte e se questo sia da ricondurre ai profili split payment in base alle ordinarie previsioni dei requisiti soggettivi della disciplina (Pa, fondazione e/o società controllata o partecipata da Pa o soggetto split payment). Alla luce delle indicazioni le società potenzialmente interessate dovranno valutare la loro posizione rispetto alla presenza o meno negli elenchi già pubblicati dal dipartimento Finanze.

Compensi ai Ctu

Per i compensi e onorari, relativi alle prestazioni rese dal Ctu, titolare passivo del rapporto di debito è la parte esposta all’obbligo di sopportare l’onere economico sulla base del provvedimento del giudice con la conseguenza che l’amministrazione giudiziaria non effettua alcun pagamento di corrispettivi ai Ctu a proprio effettivo carico. In base a tale presupposto il caso specifico viene escluso dall’applicazione della scissione dei pagamenti con l’obiettivo prioritario di ottenere una semplificazione del procedimento (in linea con altre fattispecie similari della circolare 27/E/2017) evitando un doppio passaggio di solo denaro e un onere operativo a carico dell’amministrazione giudiziaria, anche se la fattura è intestata a quest’ultima e la stessa è una Pa che, nei propri acquisti, è tenuta di norma ad operare la scissione dei pagamenti. Nulla dice la circolare sul punto, ma si ritiene però che sia i pagamenti effettuati dalle parti in giudizio ai propri consulenti di parte (Ctp), nonché il pagamento diretto al Ctu e fatturato dallo stesso, con intestazione della fattura non all’amministrazione giudiziaria ma al soccombente, rimangano ordinariamente sottoposti allo split payment ove il debitore abbia le richieste caratteristiche soggettive.

Efficacia temporale

Le novità interpretative per i nuovi soggetti a cui si applica la disciplina hanno impatto sulla base della decorrenza dal 1° gennaio 2018, mentre si può ritenere che le altre indicazioni su aspetti di carattere oggettivo operano anche in precedenza. Analogamente dovrebbe ritenersi applicabile la moratoria sulle sanzioni, stabilita dalla circolare 9/E fino al 7 maggio 2018, fermo l’assolvimento dell’imposta, anche a operazioni anteriori al gennaio 2018.

La circolare delle Entrate n. 9/E/2018

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