Fisco e contabilità

Spese, lotta all’evasione e tesoreria: le massime della Corte dei conti in rassegna

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo delle Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

QUALIFICAZIONE DELLA SPESA
C'è un collegamento causale tra l'incremento patrimoniale che si realizza con l'acquisto del diritto di proprietà in capo all'ente pubblico per effetto dell'occupazione illegittima e obbligazione risarcitoria in favore del privato commisurata al valore venale del bene. Di conseguenza è da ritenere che la spesa destinata al risarcimento del danno conseguente ad accessione invertita sia riconducibile alla nozione di spesa di investimento in quanto essa concorre all'accrescimento del patrimonio pubblico dell'ente, ed è destinata a ripercuotersi non soltanto sull'esercizio corrente, ma anche su quelli futuri. La posizione, oltre ad essere coerente con gli orientamenti delle Sezioni giurisdizionali e con le circolari della Cassa Depositi e Prestiti, sposa una visione «sostanzialistica» della vicenda appropriativa rigettando la soluzione alternativa fondata sul dato meramente formale del nomen iuris attribuito alla spesa (risarcimento, in luogo di indennità). Tale conclusione è da estendere anche alla rivalutazione ed agli interessi maturati fino al deposito della sentenza, i quali hanno natura di spesa di investimento in quanto costituiscono voci di spesa direttamente riconducibili all'attualizzazione del complessivo prezzo del bene acquisito.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLE MARCHE - PARERE N. 23/2018

INCENTIVI AL RECUPERO DELL'EVASIONE
In assenza di una specifica disposizione di legge, il Comune non è autorizzato a prevedere compensi incentivanti per gli accertamenti Imu in favore del personale dipendente e/o, più in generale, per il potenziamento dell'ufficio tributi. Il mancato richiamo nella disciplina dell'Imu secondo l'articolo 59, comma 1, lettera p), del Dlgs 446/1997, non rende più possibile, infatti, l'introduzione dei compensi incentivanti nel regolamento del tributo. Ne discende che tale previsione – afferente i soli compensi Ici – non può ritenersi applicabile ad altri tributi, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha escluso l'utilizzo dello strumento regolamentare per erogare compensi incentivanti per le entrate locali diverse dall'Ici, o, per l'attività di recupero dei tributi erariali. Né, tantomeno, per i medesimi motivi, è possibile invocare l'articolo 52 del Dlgs 446/1997 e della potestà regolamentare generale per introdurre nel regolamento Imu una disposizione sugli incentivi al personale poiché tale potestà incontra un limite invalicabile nella previsione normativa di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA BASILICATA - PARERE N. 11/2018

GESTIONE DELLA TESORERIA
Il conto del tesoriere, muovendo dalla situazione finale dell'esercizio precedente, che può essere debitoria – costituita dal fondo di cassa – o creditoria – costituita dal deficit di cassa - espone gli introiti e i pagamenti effettuati nel corso dell'anno e si chiude con la differenza tra l'entrata e l'uscita, che viene poi portata a credito o a debito dell'esercizio successivo. Il servizio è disciplinato dal contratto di tesoreria, normalmente stipulato con un istituto bancario con procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente. L'esame del conto del tesoriere è suscettibile di evidenziare le violazioni degli obblighi previsti nella convenzione, atteso che le disposizioni ivi contenute e le norme di diritto pubblico sono prevalenti rispetto alle regole derivanti dalla prassi commerciale. In ordine alla mancanza di verifiche di cassa, il collegio ritiene come la loro assenza non sia ostativa all'approvazione del conto giudiziale ed alla dichiarazione di discarico, posto che la mancata produzione dei verbali di siffatte verifiche non equivale a prova della loro inesistenza. Né reputa il Collegio che dalla eventuale assenza possa inferirne automaticamente una irregolarità del conto e, men che meno, la impossibilità di concedere il discarico se dall'esame del conto risultino soddisfatte le esigenze di trasparenza imposte dall'articolo 226 del Dlgs 267/2000.
SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CALABRIA - DELIBERAZIONE N. 60/2018

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