Fisco e contabilità

Per gli enti deficitari certificati sulla copertura dei servizi entro il 5 luglio

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Pronto il certificato 2017 per i controlli centrali sulla copertura del costo dei servizi. Con il decreto 23 aprile, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio scorso, il ministero dell'Interno ha, infatti, approvato i modelli per la certificazione obbligatoria di Comuni, Province, Città metropolitane e Comunità montane che si trovano in condizioni di deficitarietà strutturale secondo l'articolo 242 del Tuel.

Enti in deficit
Secondo l'ordinamento contabile, sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Questi enti, una volta che assumono la condizione di deficitarietà, sono assoggettati ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi (articolo 243 comma 2, del Tuel).

I controlli centrali
Questi controlli servono a verificare, mediante certificazione, che il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i proventi tariffari e i contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento (a questo fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50% del loro ammontare). Il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, deve essere coperto con la tariffa in misura non inferiore all'80%; quello del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, sempre riferito ai dati della competenza, deve essere coperto con la tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.
Ricadono, inoltre, nei controlli centrali gli enti locali che, pur risultando non deficitari, non presentano il certificato al rendiconto della gestione entro il 31 maggio, gli enti locali che non hanno approvato il rendiconto della gestione entro il 30 aprile, sino all'adempimento e coloro che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario per la durata del risanamento.
La platea dei soggetti obbligati abbraccia, infine, anche i Comuni e le Province che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

L’invio dei certificati
La novità interessa il responsabili finanziario, il segretario e l'organo di revisione che dovranno sottoscrivere i dati, anche se parzialmente o totalmente negativi, entro il termine del 5 luglio fissato per l'invio.

Il decreto in Gazzetta

I modelli

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