Fisco e contabilità

Niente danno erariale dall’errore di imputazione della spesa di missione

di Vincenzo Giannotti

Solo le spese per missioni non riconducibili alle attività istituzionali dei componenti del consiglio provinciale possono generare danni erariali, mentre l’imputazione contabile non corretta non è sufficiente da sola a radicare la responsabilità amministrativa del Presidente che le abbia autorizzate per i consiglieri. Sono le indicazioni dei giudici di appello siciliani, contenute nella sentenza n. 92/2018 che annulla la condanna erariale comminata al Presidente dal giudice di primo grado.

I fatti
Il Presidente di un consiglio provinciale aveva autorizzato i xonsiglieri a effettuare missioni esterne per partecipare a eventi e manifestazioni (mostre, fiere, convegni di studio, riunioni tra amministratori di enti locali eccetera). Secondo i giudici di primo grado, tuttavia, la condanna erariale comminata al Presidente, discende dalla colpa grave per aver permesso che le spese delle missioni autorizzate rientrassero all'interno dei fondi per il funzionamento degli organismi consiliari piuttosto che nei capitoli di spesa attinenti le attività di volta in volta autorizzate. La colpa grave del Presidente sarebbe consistita nel non aver verificato e vigilato a che le spese venissero erroneamente imputate nel capitolo di spesa afferente il funzionamento degli organi istituzionali, in aperta violazione delle finalità proprie delle spese, mentre la collocazione contabile corretta avrebbe dovuto afferire alle singole attività di competenza della commissione permanente rientranti nel settore di attività cui l'evento era riconducibile.

La difesa in Appello
Il Presidente ha proposto ricorso in appello contro la sentenza di condanna precisando che i giudici contabili di primo grado hanno accertato che l'evento, per la partecipazione al quale era stata autorizzata ciascuna missione, non esulava dagli scopi istituzionali della Provincia; la contabilizzazione della spesa non rientrava inoltre tra le attribuzioni proprie dell'organo politico, ma del funzionario amministrativo che ha il compito di verificare la pertinenza della spesa al capitolo di imputazione. Contrariamente a quanto affermato nella sentenza di condanna, il Presidente ha sempre curato tutti gli aspetti sostanziali e formali delle singole missioni. Infatti, il consigliere, prima della missione, produceva specifica dichiarazione che la sua partecipazione a eventi e manifestazioni erano attinenti a settori di attività rientranti nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'ente, agendo in qualità di membro della commissione permanente competente in materia o, comunque, in rappresentanza del proprio gruppo.

L'assoluzione della Corte di Appello
I giudici di appello condividono le deduzioni del presidente provinciale evidenziando che, escluso il mancato legame fra missioni e compiti istituzionali dell’ente, non può assumere nessuna rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa del Presidente la mera circostanza che le spese fossero state imputate a un fondo di bilancio non pertinente.

La sentenza della Corte dei conti d’Appello siciliana n. 92/2018

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