Fisco e contabilità

Fondi per interventi antisismici, da oggi le richieste dei Comuni - Fuori chi non è in regola con la Bdap

di Daniela Casciola

Al via da oggi le richieste dei Comuni ubicati in zona sismica 1 e 2 interessati ad accedere ai fondi per la progettazione antisismica di opere pubbliche, previsti dall'articolo 41-bis del Dl 50/2017. Gli enti avranno tempo fino al 15 giugno per accaparrarsi i 55 milioni di euro stanziati per gli anni 2018 e 2019 e dovranno inviare telematicamente le certificazioni alla pagina http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify.
Dopo il decreto che ha approvato il modello di certificazione e fissato modalità e termini di trasmissione, sono arrivate le istruzioni del Viminale.

Gli interventi
I Comuni dovranno in sostanza fare domanda di finanziamento per specifiche opere, già comprese nella programmazione e dotate almeno di progetto preliminare, visto che il fondo copre la progettazione definitiva e/o esecutiva.
Gli interventi possono riguardare: interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.
L'ordine di priorità delle domande per determinare l'ammontare del contributo è il seguente:
a) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici costruiti con calcestruzzo prima del 1971 o in muratura portante. In tal caso il finanziamento riguarda anche le spese di verifica della vulnerabilità sismica, da effettuare contestualmente alla progettazione;
b) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici sulla base di verifica della vulnerabilità sismica già effettuata;
c) progettazione per interventi di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico.

Gli obblighi per la Bdap
Le istruzioni della Finanza locale chiariscono che, come prescritto dal comma 5 dell'articolo 41-bis, non saranno considerate le istanze dei Comuni che, alla data di presentazione della richiesta di ammissione al contributo, non abbiano ancora trasmesso alla banca dati Bdap i documenti riferiti al rendiconto 2017. Fanno eccezione quegli enti per i quali sono sospesi i termini per gli adempimenti finanziari, contabili e certificativi: questi enti devono, comunque, dichiarare nella certificazione l'avvenuto adempimento alla banca dati Bdap.
A questo proposito, la Direzione centrale raccomanda di trasmettere alla banca dati i dati del rendiconto 2017 in data precedente all'invio della richiesta di contributo.
In merito alla trasmissione del rendiconto 2017 alla banca dati Bdap, si precisa che verranno verificati, ai fini dell'ammissione, tutti i prospetti inviati relativi a: SDB (Schemi di bilancio), DCA (Dati contabili analitici) e IND (Indicatori).
Non saranno considerate le istanze degli enti che avessero effettuato un invio parziale dei prospetti.

Vecchi bandi ed errori sanabili
Qualora vi siano ancora le condizioni, la richiesta di contribuzione può essere riferita anche a interventi di progettazione inclusi nella richiesta effettuata per il precedente bando e rimasta esclusa per incapienza del fondo.
Nel caso dovessero essere rilevati degli errori e vi fosse necessità di rettificare il dato già trasmesso, è facoltà degli enti produrre una nuova certificazione, in sostituzione di quella già inoltrata (prima occorre annullare la precedente comunicazione), comunque attraverso un ulteriore invio telematico, purché entro le ore 24:00 del 15 giugno 2018.

Le istruzioni del Viminale

L’elenco dei Comuni

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