Fisco e contabilità

Controlli centrali sugli enti che approvano in ritardo il rendiconto

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

Il numero degli enti locali che stanno approvando in ritardo i loro rendiconti sta aumentando vertiginosamente, a causa del noto affollamento di adempimenti complessi in capo a un numero di operatori sempre più ristretto.
In attesa che si prendano seriamente in esame certe problematiche e si faccia luce sulla reale possibilità di chiudere i rendiconti entro una data più adeguata a garantire anche l'adeguamento dei dati ai risultati ottenuti dalle partecipate e le registrazioni economico-patrimoniali e inventariali, gli enti corrono il rischio di dover affrontare un altro adempimento.

I controlli
L'articolo 243, comma 6, del Tuel, infatti, prevede che gli enti ritardatari vengano assoggettati, in via provvisoria, ai controlli centrali già ordinariamente previsti per gli enti strutturalmente deficitari, in materia di copertura di alcuni servizi e cioè:
• servizi a domanda individuale: costo di competenza coperto con i proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36% (i costi di gestione dell'asilo nido sono considerati solo per il 50% del loro ammontare);
• acquedotto, costo di competenza coperto con la tariffa in misura non inferiore all'80%;
• smaltimento rifiuti: costo di competenza coperto nella misura prevista dalla normativa vigente.

I ritardatari sui rendiconti
Il decreto del ministero dell'Interno 23 aprile 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.105 dell’8 maggio e sul Quotidiano degli enti locali e della Pa del 10 maggio), all'articolo 2, ha previsto che gli enti certifichino i dati entro il 5 luglio 2018 e, quindi, se nel frattempo sarà intervenuta la regolare approvazione del rendiconto 2017 gli enti locali non saranno tenuti ad assolvere l'adempimento certificatorio; in caso contrario, e cioè se l'approvazione consiliare avvenisse oltre quella data, saranno tenuti anch'essi a presentare la certificazione (articolo 1, comma 2), così come gli enti strutturalmente deficitari (articolo 242 del Tuel) e quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 243-bis del Tuel). Un ulteriore onere che si aggiunge al blocco assunzionale previsto dal Dl 113/2016 scattato dal 1° maggio scorso.

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