Fisco e contabilità

E-fattura immediata in tempi stretti

La fattura elettronica deve essere trasmessa al sistema di interscambio (Sdi) entro le ore 24 della data di effettuazione dell’operazione. In caso di scarto, però, essendo certificata la data di spedizione, il contribuente avrà 5 giorni di tempo per ritrasmettere la fattura allo Sdi corretta senza incorrere in alcuna sanzione.
Inoltre, per le fatture transfrontaliere verso e da soggetti non residenti la comunicazione mensile che scatterà dal 1° gennaio 2019 potrà essere adempiuta per le sole fatture attive trasmettendo allo Sdi l’intera fattura emessa nel formato Xml previsto dalle specifiche tecniche e compilando il campo «codice destinatario» con un codice convenzionale «XXXXXXX».
Questi sono due dei chiarimenti forniti ieri dall’agenzia delle Entrate nel forum dell’Esperto risponde, che avranno importanti effetti operativi per l’implementazione del nuovo processo di gestione delle fatture elettroniche e della nuova comunicazione periodica.

Fatture immediate

Il sistema Iva distingue la fattura immediata e la fattura differita, a seconda del momento in cui la stessa deve essere emessa. In particolare, la fattura immediata, in base all’articolo 21 del Dpr 633/72 è emessa al momento di effettuazione dell’operazione determinata a norma dell’articolo 6 dello stesso decreto (ad esempio: per la cessione di beni mobili - la spedizione o consegna dei beni ovvero per le prestazioni di servizio - il pagamento). La fattura elettronica si ha per emessa con la sua trasmissione o messa a disposizione del cessionario/committente. Al contrario, la fattura differita è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione per le cessioni di beni, la cui consegna o spedizione risulta da un documento di trasporto ovvero per le prestazioni di servizio se sono individuabili con idonea documentazione effettuate nello stesso mese nei confronti del medesimo committente.
La risposta delle Entrate chiarisce che per la fattura elettronica immediata l’emittente deve predisporre la fattura e trasmetterla al sistema d’interscambio entro la data di effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 633/72.
Tale regola va applicata tenendo in considerazione il sistema disegnato dal legislatore con la legge di bilancio del 2018 e dal provvedimento n 89757 del 30 aprile 2018 delle Entrate. Proprio facendo questa ricostruzione l’Agenzia trae un ulteriore principio che da agli operatori un margine per la trasmissione del documento al sistema d’interscambio. Infatti se la spedizione del documento deve avvenire con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione, dall’altro lo Sdi dopo aver ricevuto il file deve operare alcuni controlli di natura sostanziale e formale che portano o allo scarto della fattura ovvero alla consegna della stessa al destinatario. Nel primo caso la fattura si considera non emessa, mentre nel secondo caso la fattura si considera emessa già con riferimento alla data riportata nella fattura stessa.
Tuttavia l’Agenzia specifica che essendo noto allo Sdi la data di trasmissione originaria del file l’emittente avrà 5 giorni di tempo per trasmettere al Sdi la fattura elettronica corretta. Dalla posizione espressa nella risposta si evince in modo chiaro che:

• la data apposta sulla fattura nel campo «Data» della sezione «Dati generali» (punto 4.1 e seguenti del provvedimento delle Entrate del 30 aprile 2018) ha due scopi: il primo fa scattare l’esigibilità dell’imposta e il secondo, alla fine dei controlli, di costituire la data di emissione della fattura;

• il contribuente potrà in caso di scarto rinviare la stessa fattura corretta entro 5 giorni dallo scarto senza applicazione di sanzioni, ma per far ciò dovrà monitorare, gestire e conservare gli esiti della presa in carico da parte dello Sdi, dello scarto e della nuova presa in carico della fattura corretta.

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