Fisco e contabilità

La notifica alla casa comunale non basta

In caso di assenza temporanea del contribuente, la notifica degli atti impositivi mediante deposito presso la Casa comunale è valida solo se la relativa informativa, spedita a mezzo raccomandata a/r dall'ente impositore, sia effettivamente ricevuta dal destinatario. Né l'impugnazione dell'atto successivo può sanarne il vizio.
Sono queste le principali precisazioni contenute nell’ordinanza n. 12753/2018 pronunciata della Corte di cassazione .

Il caso
La pronuncia trae origine da alcune intimazioni di pagamento notificate dall'allora Equitalia e impugnate da un contribuente per vizi di notifica relativi alle cartelle sottostanti, asserendo di non averne mai avuto notizia. Sia la Ctp che la Ctr respingevano il ricorso del contribuente, ritenendo corretta o comunque sanata la notifica effettuata dall'agente della riscossione mediante il deposito presso la Casa comunale durante la sua temporanea assenza.

La decisione
Nell'accogliere il ricorso proposto dal contribuente e ribaltare il giudizio dei giudici di merito, la Cassazione ha innanzitutto ricordato che la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 258/2012, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 26 del Dpr 602/73 secondo cui, per la cartella di pagamento, in caso di irreperibilità relativa (che si verifica nel caso in cui, pur essendo noti la residenza e l'indirizzo, non sia possibile il perfezionamento della notifica per assenza temporanea del destinatario), la notifica si perfezionava sempre con il mero deposito dell'atto in Comune, senza che il contribuente ne potesse essere a conoscenza. Dopo tale pronuncia di incostituzionalità, la modalità di notifica varia soltanto a seconda che il destinatario sia irreperibile assoluto (quando il contribuente in base alle notizie acquisite risulti trasferito in luogo sconosciuto) o relativo. Se c'è irreperibilità assoluta, infatti, trova applicazione l'articolo 60, comma 1 lett. e) del Dpr 600/73 e, conseguentemente, l'avviso del deposito va direttamente affisso nell'albo comunale in busta chiusa e sigillata, senza darne notizia al destinatario. Se invece il soggetto è relativamente irreperibile, occorrerà applicare l'articolo 140 del Codice di procedura civile e, dunque, l'agente notificatore deve depositare la copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affiggere avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e notiziare lo stesso per raccomandata a/r. Tuttavia, in quest'ultimo caso, i giudici di legittimità precisano che, ai fini della validità della notificazione , non è sufficiente la mera spedizione dell'informativa, ma anche la sua effettiva ricezione. Inoltre, siccome nella fattispecie in oggetto, a causa della procedura notificatoria utilizzata, il contribuente è stato reso edotto della cartella di pagamento solo con successivi solleciti di pagamento, l'Erario non può sostenere la sanatoria della nullità della notifica derivante dal fatto che, comunque, ha presentato il ricorso, in quanto la sanatoria si verifica solo nella misura in cui sia l'atto impugnato ad essere affetto dal vizio di notifica, e non gli atti successivi.

L’ordinanza della Corte di cassazione n. 12753/2018

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