Fisco e contabilità

Rebus contabilizzazione sulle carte di identità elettroniche

di Michele Camilletti ed Elena Masini

Il progressivo ampliamento della platea di Comuni interessati dal rilascio delle carte di identità elettroniche e la composizione degli importi versati dai cittadini ai Comuni sta sollevando diverse perplessità negli enti circa le corrette modalità di contabilizzazione delle somme. Non a caso si sono diffuse nel corso degli anni prassi contabili differenti: vi è chi introita tutte le somme al titolo 3 dell'entrata e riversa allo Stato gli importi dovuti imputandoli in spesa corrente e chi invece chi le imputa a partite di giro, separando addirittura gli importi tra imponibile e Iva.
Cerchiamo di inquadrare la problematica risalendo alla natura delle somme e alle conseguenti movimentazioni nel bilancio del Comune, sia in entrata che in uscita.

Le movimentazioni
Il rilascio della carta di identità determina infatti nel bilancio i seguenti movimenti:
• entrata relativa al corrispettivo a carico del richiedente, sia per quanto riguarda la quota spettante al ministero dell'Interno (€ 16,79 per ogni carta di identità), che per quanto riguarda gli eventuali diritti fissi e di segreteria applicati dal Comune (€ 5,16 + € 0,26, salva diversa determinazione in riduzione dell'ente);
• uscita relativa al versamento al ministero dell'Interno del corrispettivo di propria spettanza (€ 16,79 per ogni carta di identità);
• entrata relativa alla quota del corrispettivo di spettanza ministeriale (€ 0,70 per ogni carta di identità) riassegnata al Comune per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento.

Diritti fissi e di segreteria applicati dal Comune: si tratta di una entrata propria dell'ente, ascrivibile al titolo III piano finanziario E.3.01.02.01.033 (Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria) per il diritto fisso e al piano finanziario E.3.01.02.01.032 (Proventi da diritti di segreteria e rogito) per i diritti. Per semplicità riteniamo possibile introitare tutto sotto la prima voce, che rappresenta la quota preponderante. In base al punto 3.8 del principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, l'entrata è accertata ed imputata all'esercizio in cui la carta di identità viene richiesta.

Quota diritti riassegnata dal ministero dell'Interno: si tratta di un ristoro da parte del ministero per la gestione del servizio reso dai Comuni, ascrivibile quindi al titolo III dell'entrata, alla voce del PdC finanziario E.3.01.02.01.999 (Altri proventi non altrimenti classificabili nelle precedenti voci). Riteniamo non coerente con la natura del provento l'imputazione dell'entrata tra i trasferimenti in quanto non siamo in presenza di un'erogazione in assenza di controprestazione, bensì della remunerazione, se così si può dire, di un vero e proprio servizio reso allo Stato, al pari dei rimborsi per le elezioni.

Corrispettivo fissato dal ministero dell'Interno: sussistono invece dubbi sulle modalità di contabilizzazione dell'entrata relativa al corrispettivo, di spettanza ministeriale, richiesto a fronte del rilascio della carta elettronica e della successiva uscita relativa al riversamento, a favore dello stesso ministero, degli importi di sua spettanza. Il dubbio è se queste operazioni vadano contabilizzate come entrate e spese proprie dell'ente o se debbano invece essere considerate come entrate e uscite da servizi per conto di terzi. Nel primo caso, il presupposto è che il corrispettivo, seppur determinato dal ministero, costituisca un'entrata del Comune a fronte del servizio di rilascio della carta, che poi provvede a erogare al ministero il compenso di sua spettanza per gli oneri da questo sostenuti per la gestione del servizio. In questo caso, il corrispettivo incassato dal Comune sarebbe ascrivibile al titolo III (Entrate extratributarie), piano finanziario E.3.01.02.01.033 (Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria), mentre le somme riversate al ministero andrebbero iscritte nella missione 1, programma 7, piano finanziario U.1.03.02.16.999 (Altre spese per servizi amministrativi).
Per essere invece contabilizzate tra le entrate e uscite per servizi per conto terzi e partite di giro, deve trattarsi di transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente. A questo fine, come chiarito al punto 7.1 del principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, sussiste autonomia decisionale quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.
Nel caso dei corrispettivi per il rilascio della carta, sussistono tutte le condizioni per classificare le relative entrate e spese tra i servizi per conto di terzi. Secondo i principi sopra richiamati, il Comune non ha infatti autonomia decisionale, in quanto:
• l'ammontare del corrispettivo non è stabilito dall'ente bensì dal ministero dell'Interno con proprio decreto;
• i tempi di incasso e di pagamento sono anch'essi stabiliti dal ministero dell'Interno con decreto, in quanto la richiesta di pagamento per il rilascio del documento è da quest'ultimo fissata al momento della richiesta di rilascio della Cie, mentre il riversamento delle somme è previsto – sempre dal ministero – il quindicesimo giorno e l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese;
• il destinatario della spesa è anch'esso individuato, per decreto, nello stesso ministero dell'Interno.
Il Comune, in sintesi, non gode di alcuna discrezionalità quanto all'ammontare della somma da richiedere, ai tempi di incasso e di pagamento né, infine, ai destinatari della spesa. Secondo questa impostazione dunque, il corrispettivo a favore dello Stato per il rilascio della Cie (esclusi gli eventuali diritti fissi e di segreteria richiesti dal Comune che, come si è detto, costituiscono invece un'entrate propria dell'ente) sarebbe da contabilizzare tra i servizi per conto di terzi, in particolare:
• l'entrata al titolo 9, piano finanziario E.9.02.99.99.999 (Altre entrate per conto terzi);
• la spesa al titolo 7, missione 99, programma 1, piano finanziario U.7.02.99.99.999 (Altre uscite per conto terzi n.a.c.).
È evidente tuttavia come questa impostazione richieda una contabilizzazione separata dell'introito che è unico da parte del cittadino, con conseguente aggravio di tempi da parte del servizio ragioniera e costi per l'ente, contrario a esigenze di celerità, efficienza e semplificazione dell'attività amministrativa.

Il regime Iva
Altro aspetto controverso riguarda l'Iva. Il Dm 25 maggio 2016, contrariamente a quanto previsto dal precedente decreto, fissa il «corrispettivo» dovuto allo Stato in 13,76 euro oltre a Iva di legge, per un totale di 16,79 euro. Riteniamo che la precisazione sia alquanto infelice perché se da un lato mira a lasciare indenne il bilancio dello Stato da variazioni alle aliquote Iva, dall'altro sembra attrarre nel campo Iva un provento rientrante in tutto e per tutto nelle attività istituzionali sia dello Stato che dei Comuni. Con obbligo da parte dei Comuni, ad esempio, di emettere documento fiscale per conto dello Stato, in quanto l'ente locale assume la funzione di intermediario. L'assenza di indicazioni ministeriali in proposito fa propendere per l’esclusione dei proventi dall'ambito Iva, con conseguente contabilizzazione dell'importo nel suo complesso, senza distinzione alcuna tra imponibile e Iva.

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