Fisco e contabilità

Sugli equilibri verifiche a tutto campo entro fine luglio

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Cassa, competenza, residui e debiti fuori bilancio al vaglio di servizi finanziari e revisori dei conti degli enti locali. L'articolo 193 Tuel stabilisce infatti che con la periodicità prevista dal regolamento di contabilità e comunque, almeno una volta all'anno, entro il 31 luglio, l'organo consiliare provveda con una delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. Il Consiglio deve adottare contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo per squilibrio della gestione di competenza, di cassa o dei residui. In questa sede, il consiglio deve inoltre riconoscere e finanziare eventuali debiti fuori bilancio. L'analisi si spinge dunque a verificare il complesso degli equilibri finanziari, di parte corrente e capitale, del bilancio di previsione per le annualità 2018-20. Il mantenimento o il ripristino degli equilibri è assicurato anche dalla possibilità di apportare variazioni al bilancio di previsione.

L' assestamento generale
Entro la medesima data l'organo consiliare delibera infatti l' assestamento generale, con il quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa. La lente di ingrandimento è posta innanzi tutto sulla dinamica di accertamento delle entrate alla luce dei primi sei mesi di gestione 2018 e dunque sulla attendibilità dei relativi stanziamenti. Il paragrafo 3.3 dell'Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 stabilisce l'obbligo di verificare in questa sede gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità e di assumere le iniziative necessarie all'adeguamento dell'importo accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. In linea con queste verifiche è il monitoraggio della cassa complessiva, con particolare riferimento alla gestione dei fondi vincolati ed alla loro capacità di reintegro.

In caso di esito negativo
Nel caso in cui la verifica degli equilibri generali dia esito negativo, l'organo consiliare è tenuto a utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonchè i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non si possa provvedere con le modalità sopra indicate è poi possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, l'ente può infine modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. Per il corrente esercizio tuttavia i margini di manovra sulle entrate sono limitati alla Tari, all'imposta di soggiorno ed al canone di occupazione suolo pubblico.
Sulla delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio deve essere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile, che va rilasciato anche nell'ipotesi di bilancio in equilibrio.
La mancata adozione, da parte dell'ente, della deliberazione di verifica degli equilibri è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141 del Tuel con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

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