Fisco e contabilità

Corte dei conti, tutti i «buchi» nei controlli interni degli enti locali

di Vincenzo Giannotti

Con la deliberazione n.13/2018 la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti pubblica la relazione sui controlli interni degli enti locali con riferimento agli anni 2015 e 2016, mostrando l'evoluzione e al tempo stesso le maggiori criticità riscontrate. La relazione, tuttavia, è stata elaborata dagli enti locali sulla base di questionari, il che potrebbe restringerne l'affidabilità, in quanto spesso i risultati ottenuti, in sede di controllo da parte delle Corti territoriali, hanno mostrato criticità superiori. Qui di seguito le maggiori criticità riscontrate sui controlli interni.

Controllo successivo di regolarità amministrativa
Il controllo successivo di regolarità amministrativa, secondo la Corte, pur rilevando la presenza di specifiche irregolarità/illegittimità di singoli atti, spesso non è accompagnato da direttive cui gli uffici avrebbero dovuto conformarsi. Né i responsabili dei servizi, destinatari dei rilievi, avrebbero posto sempre in essere le dovute azioni correttive, frustrando, così, non solo il principio di autotutela, cui si ispira il controllo successivo, ma anche quella funzione fondamentale di sovrintendenza all'operato della dirigenza e degli organi gestionali in genere. Altro aspetto critico viene rappresentato dall'assenza di una motivata tecnica di campionamento nella scelta della dimensione e della tipologia di atto da sottoporre a controllo, che non di rado entra in conflitto con la disciplina in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi nella Pa (legge n. 190/2012).

Controllo di gestione
In un elevato numero di casi, il controllo di gestione non viene ancora svolto in riferimento ai costi e ai ricavi dei singoli servizi/centro di costo, con conseguente mancata adozione (nel Piano Esecutivo di Gestione) di indicatori di risultato idonei a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi e l'assenza di un sistema di contabilità analitica che sia realmente operativo e fondato su metodologie (conosciute a priori) per l'analisi e la correzione degli scostamenti. Altro aspetto di criticità viene rappresentato dalla diminuzione di report approvati dagli organi di indirizzo politico ciò che induce a ritenere, secondo la Corte, che vi sia una certa riluttanza, da parte dei vertici dell'ente, a far proprie le criticità evidenziate dai responsabili. Infatti, il rapporto tra referti prodotti e ufficializzati passa da 1.564 delibere dell'anno 2015 alle 613 dell'anno 2016, cui si aggiunge la riduzione dei conseguenti provvedimenti correttivi (anche questi passati da 924 del 2015 a 667 nel 2016).

Controllo strategico
Mentre si assiste a un apprezzabile incremento dato dalle misure correttive adottate dagli enti a seguito del controllo strategico, alcune criticità rimangono nell'utilizzazione dei parametri di attuazione dei programmi in quanto, mentre figurano in via prevalente quelli relativi al confronto tra obiettivi e risultati o al confronto fra tempi previsti e tempi di realizzazione; meno frequente è invece l'impiego dei parametri relativi al grado di assorbimento delle risorse, agli standard di qualità prefissati e agli impatti socio-economici.

Controllo degli equilibri finanziari
I controlli sugli equilibri finanziari vedono il responsabile del servizio finanziario orientato a tenere costantemente sotto osservazione la gestione dei residui, il saldo di cassa, le somme vincolate, il programma dei pagamenti, i parametri di deficitarietà strutturale ed i vincoli di finanza pubblica, oltre al monitoraggio dell'incidenza degli organismi partecipati sull'andamento dei predetti parametri. In questo ambito, mentre le norme intese a salvaguardare gli equilibri sono state applicate nella maggioranza dei casi, lo stesso non può dirsi per le segnalazioni obbligatorie in base all’articolo 153, comma 6, del Tuel, che il responsabile finanziario dovrebbe rivolgere al rappresentante legale dell'ente, al Presidente dell'organo consiliare, al segretario, al collegio dei revisori e alla sezione locale della Corte dei conti. Queste segnalazioni di criticità risultano, infatti, effettuate solo dal 6% degli enti, percentuale che scende al 4% quando si va a monitorare in quante ipotesi le predette segnalazioni abbiano comportato l'adozione di una delibera da parte del consiglio.

Controllo organismi partecipati
Il controllo sugli organismi partecipati ha come indispensabile presupposto la redazione del bilancio consolidato, con l'indicazione sia del tasso medio di raggiungimento degli obiettivi, che dello stato di applicazione dei programmi. Tra gli obiettivi forniti, è emerso come nella maggioranza dei casi essi si riducono al solo grado di raggiungimento del maggior valore della produzione, trascurando altri indicatori di sicura importanza. Una specifica criticità è rappresentata nella restrizione dell'ambito soggettivo del controllo, orientato solo verso alcune tipologie di partecipazione, nonostante la norma si riferisca a tutte le società partecipate.

Controllo di qualità
Tra gli aspetti positivi del controllo di qualità riscontrati vi è l'uso degli indicatori relativi all'accessibilità alle informazioni, alla correttezza con l'utenza e alla tempestività di erogazione del servizio rispetto alla richiesta, mentre un aspetto di criticità è rappresentato dalla misurazione annuale della soddisfazione dell'utenza, operazione questa che dovrebbe obbedire a una prassi consolidata, ma che non raggiunge la metà degli enti esaminati.

La delibera della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 13/2018

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