Fisco e contabilità

Per i comproprietari di coltivatori diretti Imu sulle aree edificabili al valore agricolo

La Corte di cassazione (ordinanza n. 17337/2018, depositata lo scorso 3 luglio) ribadisce che la “finzione giuridica” secondo cui - ai fini Ici ed ora Imu e Tasi - i terreni edificabili posseduti e condotti da coltivatori diretti e/o da imprenditori agricoli professionali (Iap) non si considerano tali, bensì agricoli, si estende anche ai comproprietari non dotati dei medesimi requisiti. Bocciata la tesi di un Comune emiliano (peraltro già soccombente nel giudizio di appello), che qualificava l'agevolazione in esame come di natura “soggettiva” e non oggettiva (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 4 luglio).

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del Dlgs 504/1992, non si considerano fabbricabili – sebbene ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del Dl 223/2006 siano a tutti gli effetti tali – i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Questa destinazione a scopo agricolo del fondo «integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comunisti» (Cassazione n. 15556/2010).

Secondo la Suprema corte, infatti, gli altri comproprietari (ai sensi dell'articolo 1102 del Codice civile) non possono alterare la destinazione del bene comune (in questo caso il fondo) e ciò vale anche in caso di accordo assembleare, negoziale o contrattuale, come ad esempio in caso di affitto. Ne consegue che è illegittimo pretendere l'imposta calcolata come area edificabile, anche solo sulle quote di (com)proprietà dei soggetti diversi dal coltivatore diretto o Iap. L'agevolazione, nell’interpretazione della Suprema corte, è legata alla destinazione del fondo impressa dall'utilizzatore, per cui, avendo carattere oggettivo, si estende a tutti i comproprietari.

Alla luce della totale esenzione da Imu, attualmente vigente, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o Iap, i comproprietari privi di queste qualifiche assolvono l'imposta sul valore agricolo per la propria quota.

Il principio è oramai consolidato, tanto nella giurisprudenza della Suprema Corte (pronunce 25596/2017, 22486/2017, 16795/2017, 13261/2017, 16636/2011, 14824/2011 e, come anticipato, 15556/2010) quanto nella prassi amministrativa. Infatti, con circolare n. 3/DF/2012 la Direzione federalismo fiscale del Mef ha chiarito che «nell'ipotesi in cui il terreno posseduto da due soggetti ma è condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione in discorso si applica a tutti i comproprietari».

Tali documenti riguardano l'Ici, ma il principio va esteso all'Imu e alla Tasi per effetto dell'articolo 13 del Dl 201/2011. Sarebbe, quindi, opportuno che i Comuni si allineassero a questa posizione, non intraprendendo nuovi contenziosi ed abbandonando quelli in essere, che non possono portare ad altro che perdite di tempo e oneri amministrativi. Nel caso di specie, solo il fatto che il ricorrente non avesse proposto alla Corte difese scritte ha salvato il Comune dalla condanna alle spese.

Più in generale, in tutti i casi in cui l'interpretazione ministeriale e quella comunale contrastano tra loro, riteniamo che dovrebbe scattare un meccanismo automatico di disapplicazione delle sanzioni e un preciso impegno delle parti a trovare una soluzione condivisa, per evitare che l'incertezza del diritto si scarichi sui contribuenti.

A nostro avviso, la “fictio iuris” di non edificabilità dovrebbe essere riconosciuta anche nel caso in cui il fondo venga coltivato per il tramite di una società semplice di cui uno solo dei comproprietari sia socio, ma in questo caso la Cassazione si è espressa in senso contrario (ordinanza n. 22484/2017).

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